COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 29 Ottobre 2009 Delibera della Commissione Disciplina

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 34

del 29 Ottobre 2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

h) Reclamo della società USD VALDOSSOLA avverso il

provvedimento adottato dal Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 13 –

Delegazione Provinciale Verbano-Cusio-Ossola - del 01/10/09 in

relazione alla gara VIRTUS VILLADOSSOLA - VALDOSSOLA del

30/09/09, Campionato Giovanissimi

Preliminarmente la Commissione Disciplinare rileva come nella fattispecie il gravame

verta su circostanze che possono condurre alla modifica del risultato conseguito sul

campo. Ne consegue l’obbligo, in capo alla ricorrente, di comunicare alla controparte

copia del reclamo a mezzo raccomandata a norma dell’art. 34 comma 7 del Codice di

Giustizia Sportiva. L’attestazione dell’invio deve poi essere allegata al reclamo.

Nel caso di specie tale allegazione risulta mancante difettando così la prova dell’avvenuta

integrazione del contraddittorio tra le parti.

Alla luce dell’evidenziata omissione il ricorso deve dichiararsi preliminarmente

inammissibile, restando a Questo Giudice del tutto preclusa qualsivoglia indagine nel

merito della vicenda.

Per questi motivi la Commissione Disciplinare dichiara il ricorso presentato dalla USD

VALDOSSOLA

I N A M M I S S I B I L E

addebitando alla ricorrente la tassa di reclamo che non risulta versata.

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