COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 29 Ottobre 2009 Delibera della Commissione Disciplina
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 34
del 29 Ottobre 2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
h) Reclamo della società USD VALDOSSOLA avverso il
provvedimento adottato dal Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 13 –
Delegazione Provinciale Verbano-Cusio-Ossola - del 01/10/09 in
relazione alla gara VIRTUS VILLADOSSOLA - VALDOSSOLA del
30/09/09, Campionato Giovanissimi
Preliminarmente la Commissione Disciplinare rileva come nella fattispecie il gravame
verta su circostanze che possono condurre alla modifica del risultato conseguito sul
campo. Ne consegue l’obbligo, in capo alla ricorrente, di comunicare alla controparte
copia del reclamo a mezzo raccomandata a norma dell’art. 34 comma 7 del Codice di
Giustizia Sportiva. L’attestazione dell’invio deve poi essere allegata al reclamo.
Nel caso di specie tale allegazione risulta mancante difettando così la prova dell’avvenuta
integrazione del contraddittorio tra le parti.
Alla luce dell’evidenziata omissione il ricorso deve dichiararsi preliminarmente
inammissibile, restando a Questo Giudice del tutto preclusa qualsivoglia indagine nel
merito della vicenda.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare dichiara il ricorso presentato dalla USD
VALDOSSOLA
I N A M M I S S I B I L E
addebitando alla ricorrente la tassa di reclamo che non risulta versata.