COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 19 Novembre 2009 Delibera della Commissione Disciplin
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 41
del 19 Novembre 2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
d) Reclamo proposto dalla A.S.D. CORTEMILIA CALCIO avverso
le deliberazioni del Giudice sportivo in riferimento alla gara
CORTEMILIA – VEZZA D’ALBA disputata il 17/10/09 nell’ambito
del Campionato Juniores provinciale – Girone C. (C. U. n° 15 del
29/10/09 della Delegazione provinciale di CUNEO)
Con il reclamo in oggetto, la A.S.D. CORTEMILIA CALCIO contesta le decisioni assunte
dal Giudice sportivo, riportate sul C.U. n° 15 del 29/10/09 della Delegazione provinciale di
CUNEO, e si duole dell’eccessiva durata della squalifica per otto gare inflitta al proprio
giocatore FASKO Ardit chiedendone la riduzione.
Nel rapporto di gara l’arbitro riferisce che, durante lo svolgimento della gara CORTEMILIA
– VEZZA D’ALBA del 17/10/09 del Campionato Juniores provinciale – Girone C, al 30°
del secondo tempo il n° 5 della Società CORTEMILIA, a seguito della segnalazione di un
fallo, si avvicinava a lui dandogli un pugno sul braccio (senza arrecare contusione) e lo
offendeva ripetutamente.
La Società reclamante, pur stigmatizzando il comportamento del proprio giocatore, pone
l’accento sul fatto che la reazione dello stesso sia stata solo di carattere verbale e che la
stessa sia terminata all’atto della notifica del cartellino rosso.
La Commissione disciplinare territoriale,
• considerato che il direttore di gara, per sua stessa ammissione, non ha subito
alcun tipo di lesione a causa della lieve entità del pugno ricevuto al braccio;
• ritenuto che la squalifica per otto gare appare eccessiva, in considerazione che il
comportamento del giocatore, anche se decisamente da biasimare, non può
essere ricondotto nella sfera dei fatti violenti;
DELIBERA
in parziale accoglimento del proposto reclamo, di ridurre a cinque giornate la squalifica
inflitta al calciatore FASKO Ardit, nulla disponendo per quanto attiene la tassa di
reclamo, che non risulta versata dalla società reclamante.