COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 19 Novembre 2009 Delibera della Commissione Disciplin

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 41

del 19 Novembre 2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

d) Reclamo proposto dalla A.S.D. CORTEMILIA CALCIO avverso

le deliberazioni del Giudice sportivo in riferimento alla gara

CORTEMILIA – VEZZA D’ALBA disputata il 17/10/09 nell’ambito

del Campionato Juniores provinciale – Girone C. (C. U. n° 15 del

29/10/09 della Delegazione provinciale di CUNEO)

Con il reclamo in oggetto, la A.S.D. CORTEMILIA CALCIO contesta le decisioni assunte

dal Giudice sportivo, riportate sul C.U. n° 15 del 29/10/09 della Delegazione provinciale di

CUNEO, e si duole dell’eccessiva durata della squalifica per otto gare inflitta al proprio

giocatore FASKO Ardit chiedendone la riduzione.

Nel rapporto di gara l’arbitro riferisce che, durante lo svolgimento della gara CORTEMILIA

– VEZZA D’ALBA del 17/10/09 del Campionato Juniores provinciale – Girone C, al 30°

del secondo tempo il n° 5 della Società CORTEMILIA, a seguito della segnalazione di un

fallo, si avvicinava a lui dandogli un pugno sul braccio (senza arrecare contusione) e lo

offendeva ripetutamente.

La Società reclamante, pur stigmatizzando il comportamento del proprio giocatore, pone

l’accento sul fatto che la reazione dello stesso sia stata solo di carattere verbale e che la

stessa sia terminata all’atto della notifica del cartellino rosso.

La Commissione disciplinare territoriale,

• considerato che il direttore di gara, per sua stessa ammissione, non ha subito

alcun tipo di lesione a causa della lieve entità del pugno ricevuto al braccio;

• ritenuto che la squalifica per otto gare appare eccessiva, in considerazione che il

comportamento del giocatore, anche se decisamente da biasimare, non può

essere ricondotto nella sfera dei fatti violenti;

DELIBERA

in parziale accoglimento del proposto reclamo, di ridurre a cinque giornate la squalifica

inflitta al calciatore FASKO Ardit, nulla disponendo per quanto attiene la tassa di

reclamo, che non risulta versata dalla società reclamante.

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