COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 19 Novembre 2009 Delibera della Commissione Disci

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 41

del 19 Novembre 2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

f) Ricorso della Società REAL SARRE avverso la decisione del

Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 13 della

Delegazione Provinciale di Aosta del 22.10.2008 in riferimento

alla gara FENUSMA – REAL SARRE del 15.10.2009 valida per il

Campionato Allievi

Con il ricorso in oggetto la Società REAL SARRE contesta la sussistenza della condotta

sanzionata dal Giudice Sportivo e chiede l’annullamento della sanzione inflitta al proprio

giocatore CARENA Alberto (tre gare di squalifica).

Il ricorso è infondato e va respinto.

La ricorrente propone una lettura dei fatti volta ad escludere quanto imputato al proprio

tesserato. Essa, però, si limita a contestare il contenuto del referto arbitrale che, non si

deve dimenticare, ai sensi dell’art.35 C.G.S., fa “piena prova circa il comportamento di

tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. Non è, cioè, in alcun modo

superabile quanto in esso descritto salvo i limitati poteri istruttori che l’art.31 lett. a2), a3,

a 4) C.G.S. conferisce agli organi di giustizia sportiva..

Esaminate, pertanto, le deduzioni della società ricorrente, codesta Commissione ritiene

che esse non siano idonee a contrastare il rapporto arbitrale che, peraltro, nel caso di

specie, risulta chiaro, preciso e circostanziato.

La sanzione irrogata dal Giudice Sportivo merita la conferma anche perché oltremodo

mite.

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare delibera di respingere il ricorso.

Pone a carico della Società REAL SARRE la tassa di reclamo pari a Euro 130 che non

risulta versata.

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