COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 42 del 26 Novembre 2009 Delibera della Commissione Disci

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 42

del 26 Novembre 2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

b) Ricorso della A.D.C. MATHILANZESE avverso il provvedimento

del Giudice Sportivo pubblicato sul comunicato ufficiale di

codesto Comitato Regionale n. 40 del 12.11.2009, con il quale

veniva dichiarato inammissibile il reclamo proposto dalla società

stessa in relazione alla gara MATHILANZESE / SAN MAURO del

7.11.2009, valida per il Campionato Juniores Reg. cat. C

Con il ricorso in oggetto la A.D.C. Mathilanzese, pur ammettendo le irregolarità formali

compiute nella redazione e presentazione del ricorso al Giudice Sportivo, richiede una

riforma dell’impugnato provvedimento ribadendo la fondatezza delle proprie

argomentazioni sotto il profilo sostanziale, evidenziando e documentando altresì, per

quanto attiene alla mancata allegazione della ricevuta della raccomandata alla società

avversaria, che il ricorso era in effetti stato alla stessa regolarmente trasmesso.

La Commissione Disciplinare, esaminato il ricorso e la documentazione allegata, ritiene

che le doglianze della ricorrente non possano trovare accoglimento; la mancata

sottoscrizione del reclamo proposto al Giudice Sportivo da parte di persona legittimata a

rappresentare la società, nonché la mancata allegazione della prova dell’invio del reclamo

alla società avversaria, costituiscono infatti violazioni formali che non possono essere

sanate in appello e che, come correttamente osservato dal Giudice Sportivo, comportano

la declaratoria di inammissibilità del reclamo, precludendo irrimediabilmente il riesame del

merito.

Per tali motivi la Commissione

RESPINGE

il ricorso della A.D.C. MATHILANZESE, con conseguente addebito della tassa di reclamo

di € 130,00 che non risulta versata.

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