COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 46 del 17 Dicembre 2009 Delibera della Commissione Disciplin
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 46
del 17 Dicembre 2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
c) Reclamo proposto dalla A.S.D. BUSSOLINO SPORT avverso le
deliberazioni del Giudice sportivo in riferimento alla gara SAN
DONATO – BUSSOLINO disputata il 22/11/09 nell’ambito del
Campionato di Prima Categoria – Girone D. ( C.U. n° 42 del
26/11/09).
Con il reclamo in oggetto, la A.S.D. BUSSOLINO SPORT contesta le decisioni assunte
dal Giudice sportivo, riportate sul C.U. n° 42 del 26/11/09, e si duole dell’eccessiva durata
della squalifica per quattro gare inflitta al proprio giocatore LEONARDINI Andrea.
La Società reclamante sostiene che l’eccessiva severità adottata nel suo provvedimento
dal Giudice sportivo è basata su una ricostruzione dei fatti riportata in modo inesatto
dall’arbitro che ha diretto la gara SAN DONATO – BUSSOLINO, disputata il 22/11/09
nell’ambito del Campionato di Prima Categoria – Girone D, e chiede una riduzione della
squalifica per il proprio tesserato.
Nel suo rapporto l’arbitro riferisce che, dopo aver decretato la fine della partita, il capitano
del BUSSOLINO (il n° 4 LEONARDINI Andrea) lo minacciava gravemente e lo spingeva
via premendogli il torace.
La Società reclamante, dopo aver smentito la successione dei fatti riferita dall’arbitro,
asserisce che il giocatore LEONARDINI Andrea non si trovava certamente fra il nugolo di
giocatori avversari che protestavano, al termine della gara, perché il direttore di gara non
avrebbe consentito di calciare un rigore già decretato, in quanto il tempo era scaduto.
La tesi difensiva della A.S.D. BUSSOLINO SPORT è quella che il proprio capitano non
avrebbe potuto protestare con l’arbitro per un favore ricevuto dallo stesso.
Il direttore di gara, nel suo rapporto, precisa, tuttavia, che le minacce ricevute dal
capitano del BUSSOLINO erano, in modo specifico, rivolte al fine di non farlo recedere
dalla decisione di non far calciare il rigore assegnato alla squadra avversaria.
Le contestazioni, genericamente avanzate e non supportate da alcun riscontro probatorio,
contrastando in maniera netta con la ricostruzione dei fatti operata dal direttore di gara
nel proprio rapporto, che costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in
occasione dello svolgimento delle gare, devono essere quindi disattese.
Per questi motivi, la Commissione disciplinare territoriale, ritenendo incensurabile la
decisione impugnata, sia in ordine al merito, sia in ordine alle motivazioni ed alla
congruità della sanzione adottata dal Giudice sportivo,
RESPINGE
il ricorso di cui trattasi, disponendo l’incameramento della prescritta tassa di reclamo, che
deve essere addebitata alla A.S.D. BUSSOLINO SPORT, perché non versata e,
conseguentemente,
CONFERMA
la squalifica per quattro giornate inflitta al giocatore LEONARDINI Andrea.