COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 46 del 17 Dicembre 2009 Delibera della Commissione Disciplin

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 46

del 17 Dicembre 2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

c) Reclamo proposto dalla A.S.D. BUSSOLINO SPORT avverso le

deliberazioni del Giudice sportivo in riferimento alla gara SAN

DONATO – BUSSOLINO disputata il 22/11/09 nell’ambito del

Campionato di Prima Categoria – Girone D. ( C.U. n° 42 del

26/11/09).

Con il reclamo in oggetto, la A.S.D. BUSSOLINO SPORT contesta le decisioni assunte

dal Giudice sportivo, riportate sul C.U. n° 42 del 26/11/09, e si duole dell’eccessiva durata

della squalifica per quattro gare inflitta al proprio giocatore LEONARDINI Andrea.

La Società reclamante sostiene che l’eccessiva severità adottata nel suo provvedimento

dal Giudice sportivo è basata su una ricostruzione dei fatti riportata in modo inesatto

dall’arbitro che ha diretto la gara SAN DONATO – BUSSOLINO, disputata il 22/11/09

nell’ambito del Campionato di Prima Categoria – Girone D, e chiede una riduzione della

squalifica per il proprio tesserato.

Nel suo rapporto l’arbitro riferisce che, dopo aver decretato la fine della partita, il capitano

del BUSSOLINO (il n° 4 LEONARDINI Andrea) lo minacciava gravemente e lo spingeva

via premendogli il torace.

La Società reclamante, dopo aver smentito la successione dei fatti riferita dall’arbitro,

asserisce che il giocatore LEONARDINI Andrea non si trovava certamente fra il nugolo di

giocatori avversari che protestavano, al termine della gara, perché il direttore di gara non

avrebbe consentito di calciare un rigore già decretato, in quanto il tempo era scaduto.

La tesi difensiva della A.S.D. BUSSOLINO SPORT è quella che il proprio capitano non

avrebbe potuto protestare con l’arbitro per un favore ricevuto dallo stesso.

Il direttore di gara, nel suo rapporto, precisa, tuttavia, che le minacce ricevute dal

capitano del BUSSOLINO erano, in modo specifico, rivolte al fine di non farlo recedere

dalla decisione di non far calciare il rigore assegnato alla squadra avversaria.

Le contestazioni, genericamente avanzate e non supportate da alcun riscontro probatorio,

contrastando in maniera netta con la ricostruzione dei fatti operata dal direttore di gara

nel proprio rapporto, che costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in

occasione dello svolgimento delle gare, devono essere quindi disattese.

Per questi motivi, la Commissione disciplinare territoriale, ritenendo incensurabile la

decisione impugnata, sia in ordine al merito, sia in ordine alle motivazioni ed alla

congruità della sanzione adottata dal Giudice sportivo,

RESPINGE

il ricorso di cui trattasi, disponendo l’incameramento della prescritta tassa di reclamo, che

deve essere addebitata alla A.S.D. BUSSOLINO SPORT, perché non versata e,

conseguentemente,

CONFERMA

la squalifica per quattro giornate inflitta al giocatore LEONARDINI Andrea.

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