COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 40 del 12 Novembre 2009 Delibera della Commissione Disci

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 40

del 12 Novembre 2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

f) Ricorso della società A.S.D. SERRAVALLESE avverso

decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 15 del

29\10\2009 della Delegazione Provinciale di Biella in relazione alla

gara STRONESE - SERRAVALLESE disputata in data 25\10\2009,

Campionato di Seconda Categoria

Con ricorso inviato in data 4\11\2009 la Società SERRAVALLESE si duole del

provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato con la squalifica per otto gare il

giocatore ALBERTINO Paolo e ne chiede la riduzione.

La società ricorrente, sostiene che il proprio tesserato già espulso non avrebbe fatto

rientro in campo ma si sarebbe trovato coinvolto nella ressa dei calciatori che, al

momento dell’ingresso negli spogliatoi per l’intervallo, facevano ressa attorno alla signora

arbitro per manifestare un dissenso diffuso in relazione alle decisioni assunte durante la

gara. Qualsiasi contatto fisico sarebbe pertanto da considerarsi occasionale e

determinato dall’angustia del passaggio utilizzato per raggiungere gli spogliatoi. Si

contesta altresì la valutazione eccessivamente negativa data all’episodio che ha

determinato l’espulsione dell’ALBERTINO.

Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.

Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce

piena prova e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art..

35 C.G.S).

Nel caso di specie, il rapporto del direttore di gara riporta in modo puntuale e preciso la

condotta dell’ALBERTINO che, alla notifica dell’espulsione, lo strappava di mano

all’arbitro spintonandola e proferendo insulti e minacce all’indirizzo della stessa. Al

termine del primo tempo faceva nuovamente ingresso sul terreno di gioco reiterando le

spinte e le minacce.

Dette circostanze non possono essere messe in dubbio da semplici dichiarazioni di

diverso tenore.

Il comportamento descritto è certamente qualificabile come violento e la sanzione inflitta

dal Giudice Sportivo va ritenuta congrua alla gravità del fatto considerato che le delicate

mansioni di arbitro erano svolte da una donna, nei confronti della quale un atteggiamento

aggressivo appare particolarmente disdicevole e meschino.

Per questi motivi la Commissione Disciplinare,

RIGETTA

il reclamo della società SERRAVALLESE dichiarando la medesima tenuta al pagamento

della relativa tassa pari ad € 130 che non risulta versata

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