COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 3 Dicembre 2009 Delibera della Commissione Disciplina
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 43
del 3 Dicembre 2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
d) Reclamo proposto dalla Società U.S. MASIO avverso
provvedimento del Giudice Sportivo, Delegazione Provinciale di
Alessandria, relativo alla gara SAN MARZANO – MASIO del
15/11/09 – Campionato di Seconda Categoria – Alessandria
Con ricorso inviato in data 21/11/09 a mezzo posta ordinaria, la Società U.S. MASIO ha
interposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo di Alessandria, di cui al C.U.
n. 24 del 19/11/09.
La Commissione disciplinare osserva come il ricorso appaia generico e confusamente
motivato, limitandosi la ricorrente a richiedere l’annullamento del provvedimento del
Giudice Sportivo, che è però molto articolato con sanzioni che vanno dalla perdita della
gara alle squalifiche di dirigenti e calciatori.
La ricorrente avrebbe dovuto, pertanto, soffermarsi sui singoli provvedimenti adottati dal
Giudice Sportivo, motivando il gravame per ognuno di essi in modo specifico.
Ciò premesso si rileva preliminarmente come ogni esame circa la fondatezza del ricorso
in ordine alla sanzione della perdita della gara sia comunque precluso dalla circostanza
che l’atto d’impugnazione non risulta essere stato comunicato nelle forme di rito (a mezzo
di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno) alla Società avversaria, omettendo così
l’instaurazione del necessario contraddittorio, atteso che nel caso specifico l’eventuale
accoglimento del gravame avrebbe influito sul risultato della gara.
Nel merito delle ulteriori sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo nei confronti dei tesserati
dell’U.S. MASIO, la genericità del ricorso viene travolta dalla precisione degli atti ufficiali
di gara che non possono che indurre questa Commissione alla totale conferma delle
statuizioni del Primo Giudice.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare dichiara
INAMMISSIBILE
il reclamo in oggetto in relazione al gravame avente ad oggetto la sanzione della perdita
della gara;
RESPINGE
nel merito le doglianze della ricorrente perché infondate, confermando le statuizioni del
Giudice Sportivo.
Dispone l’addebito della tassa di reclamo che non risulta versata.