COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 3 Dicembre 2009 Delibera della Commissione Disciplina

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 43

del 3 Dicembre 2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

d) Reclamo proposto dalla Società U.S. MASIO avverso

provvedimento del Giudice Sportivo, Delegazione Provinciale di

Alessandria, relativo alla gara SAN MARZANO – MASIO del

15/11/09 – Campionato di Seconda Categoria – Alessandria

Con ricorso inviato in data 21/11/09 a mezzo posta ordinaria, la Società U.S. MASIO ha

interposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo di Alessandria, di cui al C.U.

n. 24 del 19/11/09.

La Commissione disciplinare osserva come il ricorso appaia generico e confusamente

motivato, limitandosi la ricorrente a richiedere l’annullamento del provvedimento del

Giudice Sportivo, che è però molto articolato con sanzioni che vanno dalla perdita della

gara alle squalifiche di dirigenti e calciatori.

La ricorrente avrebbe dovuto, pertanto, soffermarsi sui singoli provvedimenti adottati dal

Giudice Sportivo, motivando il gravame per ognuno di essi in modo specifico.

Ciò premesso si rileva preliminarmente come ogni esame circa la fondatezza del ricorso

in ordine alla sanzione della perdita della gara sia comunque precluso dalla circostanza

che l’atto d’impugnazione non risulta essere stato comunicato nelle forme di rito (a mezzo

di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno) alla Società avversaria, omettendo così

l’instaurazione del necessario contraddittorio, atteso che nel caso specifico l’eventuale

accoglimento del gravame avrebbe influito sul risultato della gara.

Nel merito delle ulteriori sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo nei confronti dei tesserati

dell’U.S. MASIO, la genericità del ricorso viene travolta dalla precisione degli atti ufficiali

di gara che non possono che indurre questa Commissione alla totale conferma delle

statuizioni del Primo Giudice.

Per questi motivi, la Commissione Disciplinare dichiara

INAMMISSIBILE

il reclamo in oggetto in relazione al gravame avente ad oggetto la sanzione della perdita

della gara;

RESPINGE

nel merito le doglianze della ricorrente perché infondate, confermando le statuizioni del

Giudice Sportivo.

Dispone l’addebito della tassa di reclamo che non risulta versata.

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