COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 10 Dicembre 2009 Delibera della Commissione Disciplinare

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 45

del 10 Dicembre 2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

a) Reclamo dell’ U.S. MORETTA avverso decisione del Giudice

Sportivo relativa alla gara MORETTA – SANTA MARIA GARINO

del 19/11/2009 valida per il campionato di Prima categoria

pubblicata sul c.u. n. 41 del 19.11.2009

La C.D., con la presenza del rappresentante dell’Associazione Arbitri, in relazione a

quanto oggetto del reclamo indicato in epigrafe presentato in data 24.11.2009, delibera

quanto segue:

Con il reclamo in oggetto la società ricorrente si lamenta della decisione del giudice

sportivo che ha deliberato di infliggere QUATTRO GIORNATE di SQUALIFICA al

giocatore MARCO ALBANO.

In particolare, il ricorrente sostiene che il giocatore non abbia detto sostanzialmente quasi

nulla di quanto riferito nel rapporto dell’arbitro.

Il ricorrente chiede quindi la rettifica della motivazione e la revoca della squalifica ovvero

la riduzione della squalifica stessa, sul presupposto che il giocatore si sarebbe lasciato

andare solo a colorite imprecazioni che l’arbitro avrebbe male interpretato.

In verità dal rapporto arbitrale risulta che il giocatore avrebbe ripetutamente bestemmiato

assumendo anche nei confronti dell’arbitro un comportamento aggressivo che, anche in

considerazione del ruolo di capitano rivestito – e che proprio in virtù di ciò dovrebbe dare

l’esempio ai compagni ed ai terzi - appare davvero inaccettabile.

Il rapporto arbitrale dunque appare chiaro nella ricostruzione dei fatti addebitati al

giocatore; fatti che per la loro gravità sono stati giustamente sanzionati dal Giudice

Sportivo con un sanzione che è proporzionata alla gravita dei fatti contestati.

P.Q.M.

La C.D. rigetto il ricorso in quanto infondato.

Dispone l’addebito della tassa, non allegata al reclamo.

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