COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 10 Dicembre 2009 Delibera della Commissione Disciplinare
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 45
del 10 Dicembre 2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
c) Ricorso della Società NUOVA A.C. SANT’AMBROGIO avverso
decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 21 del
19\11\2009 della Delegazione Provinciale di Torino, in relazione
alla gara REAL OULX - NUOVA A.C. SANT’AMBROGIO disputata
in data 15\11\2009, Campionato di II Categoria Girone H
Con ricorso inviato in data 25\11\2009 la Società NUOVA A.C. SANT’AMBROGIO si
duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato con la squalifica per
otto gare il giocatore DOSI0 Luca e la società medesima con la perdita della gara e con
l’ammenda per € 100 chiede la ripetizione della gara nonché la riduzione della squalifica e
la revoca o riduzione dell’ammenda.
La Società ricorrente sostiene che il giocatore sanzionato non ha tenuto un
comportamento così grave come descritto nel provvedimento: In particolare non avrebbe
colpito l’addome bensì le caviglie dell’avversario ed inoltre all’uscita dal campo avrebbe
reagito agli sputi ed insulti da parte del pubblico. La conseguente rissa creatasi sul campo
sarebbe stata solo di carattere verbale e non tale da giustificare la sospensione della
gara.
Nella seduta del 5.12.09, sentito da questa Commissione per averne fatto richiesta, il
Vice-Presidente della Società sig. SAINATO Giuseppe, insisteva unicamente sulle
provocazioni ricevute dal calciatore da parte del pubblico che avrebbero dato origine alla
sua reazione anche perché alla partita era presente la madre.
Il ricorso merita parziale accoglimento
Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce
piena prova e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art..
35 C.G.S).
Nel caso di specie, il rapporto del direttore di gara riporta in modo puntuale e preciso la
condotta del DOSIO, il quale, dopo essere stato espulso per un violento calcio ad un
avversario, attingeva con uno sputo alcune persone del pubblico fomentando l’ira degli
spettatori i quali reagivano tentando di sfondare la rete di protezione. Nasceva un
parapiglia tra i giocatori che induceva l’arbitro a sospendere la gara essendo venute a
mancare le sufficienti condizioni di tranquillità e sicurezza per portare a termine l’incontro.
Il referto arbitrale non riferisce di particolari gesti di stizza o rimostranze del giocatore
sanzionato successivamente alla notifica dell’espulsione sicché non appare inverosimile
che un calciatore che sta correttamente abbandonando il campo in conseguenza di un
giusto allontanamento possa essere in qualche modo “beccato” dai tifosi della squadra
avversaria.
Non è neppure inverosimile che il direttore di gara, una volta che il giocatore è uscito dal
campo, abbia rivolto la propria attenzione alla ripresa del gioco senza rilevare quale sia
stata la causa scatenante dell’abnorme reazione del DOSIO.
In altre parole, in assenza di altri elementi va considerata la giustificazione offerta dalla
società ricorrente di un atteggiamento eccessivamente provocatorio da parte degli
spettatori nei confronti del giocatore espulso.
La sanzione a carico del giocatore va pertanto contenuta nei minimi previsti dall’art. 19
comma 4 lett. b) per la condotta violenta nei confronti di altri calciatori o di altre persone
presenti ovverosia tre giornate per il calcio all’avversario ed altre tre giornate per lo sputo
verso il pubblico e così, in totale, sei turni di squalifica.
Vanno viceversa confermate le altre decisioni assunte nel provvedimento. Il referto
arbitrale è esaustivo nel delineare il clima di tensione conseguente ai fatti descritti e di tali
fatti la Società viene chiamata a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per il fatto
del proprio giocatore.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare,
RIDUCE
la squalifica inflitta a DOSIO Luca rideterminandone la durata in sei giornate.
Conferma nel resto il provvedimento impugnato.
Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata