COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 10 Dicembre 2009 Delibera della Commissione Disciplinare

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 45

del 10 Dicembre 2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

e) Ricorso della società G.S.D. LASCARIS avverso decisione del

Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 42 del 26\11\2009 del Comitato

Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in relazione alla gara DON

BOSCO NICHELINO - LASCARIS disputata in data 21\11\2009,

Campionato Juniores Regionale Girone D

Con ricorso inviato in data 1\12\2009 la Società LASCARIS si duole del provvedimento

con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato con la squalifica per sei gare il giocatore

MORAIS DA SILVA Raone.

La Società ricorrente sostiene che il proprio giocatore ha colpito ma non danneggiato la

panchina della Società avversaria e che quello che è stato considerato litigio con uno

spettatore altro non era che un battibecco col proprio padre che assisteva all’incontro e

redarguiva il figlio.

Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.

Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce

piena prova e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art..

35 C.G.S).

Nel caso di specie, il rapporto del direttore di gara riporta in modo puntuale e preciso la

condotta del MORAIS DA SILVA che, malgrado fosse già stato ammonito, prima

proseguiva con le proteste per un asserito fallo subito, poi chiedeva l’intervento del

massaggiatore rifiutandone successivamente l’intervento con una bestemmia. Sostituito,

usciva dal terreno di gioco tirando un calcio contro una panchina. Rientrava poi in campo

riprendendo ad insultare e a minacciare l’arbitro costringendolo ad interrompere il gioco.

Uscito nuovamente si toglieva la maglia e la lanciava all’interno del campo e colpiva con

schiaffi e calci uno spettatore. che cercava di allontanarlo dal recinto.

Le condotte descritte reiterate nel tempo sono talmente grossolane e maleducate da

rendere pienamente giustificata la sanzione inflitta.

Poco importa che lo spettatore che tentava di indurre alla calma fosse il padre o un

semplice tifoso della squadra. Anzi, se in ragione di una decisione non condivisa il

sedicente atleta si abbandona a condotte isteriche tali da non fargli ricordare neppure il

rispetto che si deve ai genitori prendendo a calci il padre, la sanzione inflitta appare fin

troppo modesta.

Analogo discorso per il mancato danneggiamento della panchina.

Per questi motivi la Commissione Disciplinare,

RIGETTA

il reclamo della società LASCARIS dichiarando la medesima tenuta al pagamento della

relativa tassa che non risulta versata

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