COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 55 del 11 Febbraio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 55
del 11 Febbraio 2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo proposto dalla U.S.D. BIANZE’ avverso le deliberazioni
del Giudice sportivo in riferimento alla gara BIANZE’ – PONT
DONNAZ disputata il 24/01/10 nell’ambito del Campionato di
Prima Categoria – Girone C (C. U. n° 52 del 28/01/10 punto 4.1.3)
Con il reclamo in oggetto, la U.S.D. BIANZE’ contesta le decisioni assunte dal Giudice
sportivo, riportate sul C.U. n° 52 del 28/01/10, e si duole dell’eccessiva durata della
squalifica per quattro gare inflitta al proprio giocatore LOPES Alessandro, chiedendone
la riduzione.
Nel rapporto di gara l’arbitro riferisce che, durante lo svolgimento della gara BIANZE’ –
PONT DONNAZ del 24/01/10 del Campionato di Prima Categoria – Girone C, il n° 8 del
BIANZE’, LOPES Alessandro, espulso per doppia ammonizione, scagliava via il pallone,
inveiva nei suoi confronti con minacce ed ingiurie e, nell’avviarsi verso gli spogliatoi,
raccoglieva delle pietre e gliele lanciava contro senza colpirlo.
La Società reclamante nega che il proprio calciatore abbia offeso o minacciato l’arbitro e
nega, altresì, che lo stesso gli abbia lanciato contro delle pietre. A comprova di tale ultima
asserzione allega N° 4 fotografie che ritraggono l’interno del recinto di gioco, nonché la
fascia laterale del campo a ridosso dei locali spogliatoi.
La Commissione Disciplinare Territoriale,
ritenuto che le contestazioni avanzate dalla Società reclamante nei confronti del rapporto
arbitrale, che costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione
dello svolgimento delle gare, non possono trovare completo accoglimento;
considerato che le fotografie allegate, anche quando si volessero ritenere pertinenti e
sicuramente relative ai luoghi indicati, non provano nulla rispetto all’azione del lancio
delle pietre descritto dall’arbitro;
ritenuto, comunque, che la mancata precisazione, da parte del direttore di gara, del
tenore delle offese e minacce proferite dal giocatore non consente di valutare appieno il
comportamento dello stesso, tanto da poter rendere parzialmente accoglibile il reclamo,
limitatamente alla congruità della sanzione adottata;
DELIBERA
di ridurre a tre giornate la squalifica inflitta al calciatore LOPES Alessandro, nulla
disponendo per quanto attiene la tassa di reclamo, che non risulta versata dalla società
reclamante.