COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 56 del 18 Febbraio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 56
del 18 Febbraio 2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
a) Deferimento da parte della Procura Federale del sig. MELARDI
Nicola e della G.S.D. LASCARIS per rispondere rispettivamente
delle violazioni di cui all’art. 1 comma 1 del C.G.S., in relazione al
C.U. n. 1 del settore giovanile e scolastico FIGC e dell’art. 4
comma 2 del CGS
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 30.11.09, la Procura Federale deferiva al giudizio di codesta Commissione
Disciplinare per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva il
sig. MELARDI Nicola, responsabile della Scuola Calcio per la società G.S.D. LASCARIS,
per avere organizzato una manifestazione volta a selezionare ragazzi di età inferiore ai 12
39
anni; deferiva altresì la G.S.D. LASCARIS a titolo di responsabilità oggettiva per la
violazione addebitata al proprio tesserato sig. MELARDI Nicola.
All’udienza del 12.2.2010, avanti alla Commissione Disciplinare, comparivano l’avv.
Pronzato in rappresentanza della Procura Federale, il sig. Melardi ed il sig. Trabucco
Francesco, presidente della G.S.D. LASCARIS.
Preliminarmente, il Presidente della Commissione Disciplinare avvertiva i deferiti della
possibilità di definire il procedimento disciplinare a norma dell’articolo 23 CGS
(applicazione delle sanzioni su richiesta delle parti).
Le parti presenti concordavano quindi l’applicazione della sanzione di mesi uno e giorni
dieci di inibizione per il sig. Melardi Nicola, nonché dell’ammenda di € 200,00 per la
società LASCARIS.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la richiesta formulata dal tesserato sig. Melardi Nicola nonché dalla società Lascaris
di definizione del procedimento a norma dell’art. 23 C.G.S..
Rilevato che non sussistono elementi atti ad escludere la sussistenza delle violazioni
addebitate al tesserato ed alla società deferita.
Considerato che l’entità delle sanzioni proposte appare congrua.
P. Q. M.
La Commissione Disciplinare applica al signor MELARDI Nicola la sanzione dell’inibizione
per mesi uno e giorni dieci, ovverosia fino al 27 marzo 2010, ed alla G.S.D. LASCARIS la
sanzione dell’ammenda di € 200,00.