COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 56 del 18 Febbraio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 56

del 18 Febbraio 2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

b) Reclamo Società CORNELIANO CALCIO avverso le decisioni

del Giudice Sportivo pubblicate al punto 4.1.1 sul comunicato

ufficiale n. 52 del 28.01.2010 del Comitato Regionale Piemonte

Valle d’Aosta, in relazione alla gara CORNELIANO - CANELLI del

23.01.2010, campionato Eccellenza

La Società CORNELIANO CALCIO ha proposto ricorso avverso il provvedimento

disciplinare della inibizione sino al 27-02-2010 a carico del proprio allenatore sig. MERLO

Alberto in riferimento alla gara in oggetto.

Il reclamo non viene preso in esame per i seguenti motivi :

1. ai sensi dell’ art. 46 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva è stato inviato

tramite raccomandata in data 06 febbraio 2010 e pertanto oltre il settimo giorno

successivo al 28 gennaio 2010, data di pubblicazione del comunicato n. 52 con il

quale è stata resa nota la decisione impugnata;.

2. inoltre per quanto disposto dall’ art. 45 comma 3 lettera b) del Codice di Giustizia

Sportiva. che fra i provvedimenti non impugnabili ed immediatamente esecutivi

contempla “l’inibizione per dirigenti ovvero squalifica per tecnici e massaggiatori

fino ad un mese”.

Pertanto la Commissione Disciplinare delibera :

• di dichiarare inammissibile il proposto ricorso;

• di disporre l’addebito alla società A.S.D. CORNELIANO CALCIO l’ammontare

della relativa tassa reclamo di € 130,00 che non risulta versata.

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