COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 26 del 8 Ottobre 2009 Delibera della Commissione Disciplinare Te

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 26

del 8 Ottobre 2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

a)Reclamo della Società JUVENTUS DOMO avverso la decisione

del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 19 del 17 Settembre

2009 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in

riferimento alla regolarità della posizione del giocatore

MIGLIORATI Stefano nelle gara JUVENUTS DOMO – FONDOTOCE

RAMATE del 6 settembre 2009 valida per il Campionato di Prima

Categoria – Girone A

Con il reclamo in esame la ricorrente eccepisce la inammissibilità del ricorso presentato

dalla società avversaria e deciso con il provvedimento qui impugnato in quanto il ricorso

della Fondotoce, accolto dal G.S., sarebbe stato sì comunicato alla odierna ricorrente con

raccomandata, ma inviato ad un indirizzo non più vigente, come da documentazione

presentata sin dal 7.7.2009 presso il Comitato Regionale.

Quanto asserito dalla odierna ricorrente non è in contestazione, ma ciò non rileva ai fini

della inammissibilità del reclamo della Fondotoce e dell’accoglimento del presente

ricorso.

Anzitutto, la comunicazione alla controparte nel caso di reclamo sulla regolarità della

posizione di un tesserato non è atto recettizio per cui non è richiesto che venga ricevuta

dalla controparte, ma è sufficiente che risulti che sia stata inviata (cosa avvenuta nel caso

di specie).

In secondo luogo, il nuovo indirizzo non poteva essere noto alla Fondotoce in quanto

l’unico atto ufficiale da cui poteva emergere, ovvero l’elenco società preparato dal

Comitato Regionale per ogni stagione sportiva, non era (e non è) ancora stato aggiornato

per la nuova stagione; né il Comitato Regionale ha comunicato in alcun modo tale

variazione.

Infine, pur essendo vero che anche la società Juventus Domo debba subire pregiudizio

dai ritardi nell’aggiornamento dei dati anagrafici delle società, è altrettanto vero che Essa

avrebbe potuto esercitare le proprie difese sia prima della decisione del G.S. in quanto a

conoscenza della non omologazione del risultato acquisito sul campo alla luce del

preannuncio di reclamo, sia soprattutto in occasione del presente ricorso cosa però non

avvenuta essendo incontestabile il fatto così come giudicato dal G.S.

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare dichiara di respingere il ricorso in oggetto.

Pone a carico della società JUVENTUS DOMO la tassa di reclamo non risultando

versata.

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