COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 26 del 8 Ottobre 2009 Delibera della Commissione Disciplinare Te
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 26
del 8 Ottobre 2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
a)Reclamo della Società JUVENTUS DOMO avverso la decisione
del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 19 del 17 Settembre
2009 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in
riferimento alla regolarità della posizione del giocatore
MIGLIORATI Stefano nelle gara JUVENUTS DOMO – FONDOTOCE
RAMATE del 6 settembre 2009 valida per il Campionato di Prima
Categoria – Girone A
Con il reclamo in esame la ricorrente eccepisce la inammissibilità del ricorso presentato
dalla società avversaria e deciso con il provvedimento qui impugnato in quanto il ricorso
della Fondotoce, accolto dal G.S., sarebbe stato sì comunicato alla odierna ricorrente con
raccomandata, ma inviato ad un indirizzo non più vigente, come da documentazione
presentata sin dal 7.7.2009 presso il Comitato Regionale.
Quanto asserito dalla odierna ricorrente non è in contestazione, ma ciò non rileva ai fini
della inammissibilità del reclamo della Fondotoce e dell’accoglimento del presente
ricorso.
Anzitutto, la comunicazione alla controparte nel caso di reclamo sulla regolarità della
posizione di un tesserato non è atto recettizio per cui non è richiesto che venga ricevuta
dalla controparte, ma è sufficiente che risulti che sia stata inviata (cosa avvenuta nel caso
di specie).
In secondo luogo, il nuovo indirizzo non poteva essere noto alla Fondotoce in quanto
l’unico atto ufficiale da cui poteva emergere, ovvero l’elenco società preparato dal
Comitato Regionale per ogni stagione sportiva, non era (e non è) ancora stato aggiornato
per la nuova stagione; né il Comitato Regionale ha comunicato in alcun modo tale
variazione.
Infine, pur essendo vero che anche la società Juventus Domo debba subire pregiudizio
dai ritardi nell’aggiornamento dei dati anagrafici delle società, è altrettanto vero che Essa
avrebbe potuto esercitare le proprie difese sia prima della decisione del G.S. in quanto a
conoscenza della non omologazione del risultato acquisito sul campo alla luce del
preannuncio di reclamo, sia soprattutto in occasione del presente ricorso cosa però non
avvenuta essendo incontestabile il fatto così come giudicato dal G.S.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare dichiara di respingere il ricorso in oggetto.
Pone a carico della società JUVENTUS DOMO la tassa di reclamo non risultando
versata.