COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 26 del 8 Ottobre 2009 Delibera della Commissione Disciplinare Te
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 26
del 8 Ottobre 2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
b) Ricorso della società A.S.D. SAN DONATO avverso due
decisioni del Giudice Sportivo entrambe incluse in C.U. n. 22 del
24\9\2009 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta
Aosta, in relazione alle gare REAL CANAVESE - SAN DONATO
disputata in data 6\9\2009 e SAN DONATO – COLLERETTO G.
PEDANEA disputata in data 13\9\2009, Campionato di I Categoria
Girone D
Con ricorso inviato in data 30\9\2009 la Società SAN DONATO si duole di due distinti
provvedimenti con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato la società medesima con la
perdita delle rispettive gare e con l’ammenda per € 150, ha squalificato per una ulteriore
gara il giocatore MUSONE Raffaele ed ha inibito (in entrambe le decisioni) fino al
24\12\09 il dirigente accompagnatore e chiede la revoca della seconda decisione o la sua
riduzione.
La società ricorrente, tiene a far rilevare che l’irregolare posizione del giocatore
sanzionato è stata causata da errore commesso in buona fede; errore dal quale non ha
potuto emendarsi in ragione della non tempestiva adozione del primo provvedimento.
Ritiene comunque eccessivamente gravosa la sanzione inflitta con la seconda decisione.
Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento.
Va preliminarmente osservato che entrambe decisioni oggetto del presente reclamo sono
assolutamente tempestive essendo stato inviato il primo dei ricorsi al Giudice Sportivo il
giorno di scadenza del termine utile per la sua proposizione di talchè nessuna decisione
avrebbe potuto intercorrere prima della disputa dell’ulteriore turno di campionato.
Peraltro è condivisibile l’assunto della società ricorrente laddove afferma che nel computo
delle sanzioni il Giudice di primo grado avrebbe dovuto rilevare e considerare che si
trattava di reiterazione di condotta antiregolamentare.
Ovviamente ciò non può valere per la sanzione della perdita della gara, in quanto
espressamente prevista dall’art. 18 C.G.S. né per l’ulteriore squalifica inflitta al giocatore
in posizione irregolare essendo un turno di squalifica l’aumento minimo applicabile al
giocatore già colpito da tale sanzione.
Viceversa l’applicazione delle altre sanzioni in modo del tutto separato ha fatto sì che la
reiterazione della condotta non assumesse alcuna rilevanza nella valutazione della
posizione del dirigente accompagnatore, inibito in entrambi i provvedimenti fino al
24\12\09, mentre apparisse eccessivamente gravosa per la società, multata per € 300 in
base alla somma aritmetica delle due decisioni.
Considerato, quindi, che la società SAN DONATO afferma di essere incorsa in errore
seppur grave e non esistono elementi in atti per ravvisare particolare malizia nella
condotta sanzionata, pare equo riformare il secondo dei provvedimenti impugnati
operando un aumento pari a giorni sette del periodo di inibizione a carico del dirigente
sanzionato e ridurre ad € 50,00 (cinquanta\00) l’entità dell’ammenda ivi inflitta.
L’accoglimento seppur parziale del ricorso comporta la restituzione della tassa di reclamo
già versata dalla società ricorrente.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare, in parziale accoglimento del ricorso in atti,
RIDUCE
ad € 50,00 la sanzione dell’ammenda inflitta alla società SAN DONATO nel
provvedimento relativo alla gara SAN DONATO – COLLERETTO G. PEDANEA.
Ridetermina fino a tutto il 31\12\09 la durata dell’inibizione inflitta al dirigente
accompagnatore del SAN DONATO sig. RUO Michele nel provvedimento sopra indicato.
Conferma nel resto.
Dispone la restituzione alla A.S.D. SAN DONATO della tassa di reclamo già versata.