COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 26 del 8 Ottobre 2009 Delibera della Commissione Disciplinare Te

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 26

del 8 Ottobre 2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

b) Ricorso della società A.S.D. SAN DONATO avverso due

decisioni del Giudice Sportivo entrambe incluse in C.U. n. 22 del

24\9\2009 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta

Aosta, in relazione alle gare REAL CANAVESE - SAN DONATO

disputata in data 6\9\2009 e SAN DONATO – COLLERETTO G.

PEDANEA disputata in data 13\9\2009, Campionato di I Categoria

Girone D

Con ricorso inviato in data 30\9\2009 la Società SAN DONATO si duole di due distinti

provvedimenti con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato la società medesima con la

perdita delle rispettive gare e con l’ammenda per € 150, ha squalificato per una ulteriore

gara il giocatore MUSONE Raffaele ed ha inibito (in entrambe le decisioni) fino al

24\12\09 il dirigente accompagnatore e chiede la revoca della seconda decisione o la sua

riduzione.

La società ricorrente, tiene a far rilevare che l’irregolare posizione del giocatore

sanzionato è stata causata da errore commesso in buona fede; errore dal quale non ha

potuto emendarsi in ragione della non tempestiva adozione del primo provvedimento.

Ritiene comunque eccessivamente gravosa la sanzione inflitta con la seconda decisione.

Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento.

Va preliminarmente osservato che entrambe decisioni oggetto del presente reclamo sono

assolutamente tempestive essendo stato inviato il primo dei ricorsi al Giudice Sportivo il

giorno di scadenza del termine utile per la sua proposizione di talchè nessuna decisione

avrebbe potuto intercorrere prima della disputa dell’ulteriore turno di campionato.

Peraltro è condivisibile l’assunto della società ricorrente laddove afferma che nel computo

delle sanzioni il Giudice di primo grado avrebbe dovuto rilevare e considerare che si

trattava di reiterazione di condotta antiregolamentare.

Ovviamente ciò non può valere per la sanzione della perdita della gara, in quanto

espressamente prevista dall’art. 18 C.G.S. né per l’ulteriore squalifica inflitta al giocatore

in posizione irregolare essendo un turno di squalifica l’aumento minimo applicabile al

giocatore già colpito da tale sanzione.

Viceversa l’applicazione delle altre sanzioni in modo del tutto separato ha fatto sì che la

reiterazione della condotta non assumesse alcuna rilevanza nella valutazione della

posizione del dirigente accompagnatore, inibito in entrambi i provvedimenti fino al

24\12\09, mentre apparisse eccessivamente gravosa per la società, multata per € 300 in

base alla somma aritmetica delle due decisioni.

Considerato, quindi, che la società SAN DONATO afferma di essere incorsa in errore

seppur grave e non esistono elementi in atti per ravvisare particolare malizia nella

condotta sanzionata, pare equo riformare il secondo dei provvedimenti impugnati

operando un aumento pari a giorni sette del periodo di inibizione a carico del dirigente

sanzionato e ridurre ad € 50,00 (cinquanta\00) l’entità dell’ammenda ivi inflitta.

L’accoglimento seppur parziale del ricorso comporta la restituzione della tassa di reclamo

già versata dalla società ricorrente.

Per questi motivi la Commissione Disciplinare, in parziale accoglimento del ricorso in atti,

RIDUCE

ad € 50,00 la sanzione dell’ammenda inflitta alla società SAN DONATO nel

provvedimento relativo alla gara SAN DONATO – COLLERETTO G. PEDANEA.

Ridetermina fino a tutto il 31\12\09 la durata dell’inibizione inflitta al dirigente

accompagnatore del SAN DONATO sig. RUO Michele nel provvedimento sopra indicato.

Conferma nel resto.

Dispone la restituzione alla A.S.D. SAN DONATO della tassa di reclamo già versata.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it