COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 25 Febbraio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI ECCELLENZA
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 44 del 25 Febbraio 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO DI ECCELLENZA
Gara: A.S.D. TAURISANO - A.S.D. LIBERTY del 7 Febbraio 2010. (Reclamo della A.S.D. TAURISANO in
opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per la
penalizzazione di n. 2 punti in classifica, ammenda di € 2000,00 e inibizione sig. ROSAFIO Gianluigi di cui
alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 42 dell’11 Febbraio 2010 del Comitato Regionale Puglia).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- udito il rappresentante della ricorrente;
- esperite indagini;
- considerato che le indagini esperite hanno consentito il riesame dell’intera vicenda ed in particolare la
commutazione dei punti di penalizzazione nella disputa di una gara a porte chiuse, e sul proprio campo, in
aggiunta agli altri precedenti disciplinari, ai sensi dell’art. 12 n. 6 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva,
oltre alla conferma dell’ammenda di € 2000,00;
- considerato altresì che il comportamento del Presidente sig. ROSAFIO Gianluigi va punito perché
comunque antisportivo ma con le attenuanti delle provocazioni risultate sussistenti dagli accertamenti
eseguiti
P.Q.M.
D E L I B E R A
la commutazione dei punti di penalizzazione alla società A.S.D. TAURISANO nella disputa di n. 1 gara a porte
chiuse e sul proprio campo, in aggiunta agli altri provvedimenti disciplinari in precedenza inflitti dal Giudice
Sportivo;
ridursi al 30/4/2010 la inibizione inflitta al sig. ROSAFIO Gianluigi;
confermarsi nel resto le impugnate decisioni;
non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.