COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 25 Febbraio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI ECCELLENZA

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 44 del 25 Febbraio 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

CAMPIONATO DI ECCELLENZA

Gara: A.S.D. TAURISANO - A.S.D. LIBERTY del 7 Febbraio 2010. (Reclamo della A.S.D. TAURISANO in

opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per la

penalizzazione di n. 2 punti in classifica, ammenda di € 2000,00 e inibizione sig. ROSAFIO Gianluigi di cui

alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 42 dell’11 Febbraio 2010 del Comitato Regionale Puglia).

-  Esaminati gli atti ufficiali;

-  letto il reclamo a margine citato;

-  udito il rappresentante della ricorrente;

-  esperite indagini;

-  considerato che le indagini esperite hanno consentito il riesame dell’intera vicenda ed in particolare la

commutazione dei punti di penalizzazione nella disputa di una gara a porte chiuse, e sul proprio campo, in

aggiunta agli altri precedenti disciplinari, ai sensi dell’art. 12 n. 6 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva,

oltre alla conferma dell’ammenda di € 2000,00;

-  considerato altresì che il comportamento del Presidente sig. ROSAFIO Gianluigi va punito perché

comunque antisportivo ma con le attenuanti delle provocazioni risultate sussistenti dagli accertamenti

eseguiti

P.Q.M.

D E L I B E R A

la commutazione dei punti di penalizzazione alla società A.S.D. TAURISANO nella disputa di n. 1 gara a porte

chiuse e sul proprio campo, in aggiunta agli altri provvedimenti disciplinari in precedenza inflitti dal Giudice

Sportivo;

ridursi al 30/4/2010 la inibizione inflitta al sig. ROSAFIO Gianluigi;

confermarsi nel resto le impugnate decisioni;

non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.

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