COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 25 Febbraio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 44 del 25 Febbraio 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

Gara: A.S.D. SANT ONOFRIO CALCIO - A.S.D. NUOVA DAUNIA del 31 Gennaio 2010. (Reclamo della

A.S.D. SANT ONOFRIO CALCIO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a

carico della società per l’ammenda di € 400,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 41 del

4 Febbraio 2010 del Comitato Regionale Puglia).

-  Esaminati gli atti ufficiali;

-  letto il reclamo a margine citato;

-  esperite indagini;

-  rilevato che l’allontanamento dalla panchina della società A.S.D. SANT ONOFRIO CALCIO, della persona

non inserita in distinta è avvenuto serenamente e senza contestazione da parte della persona allontanata,

per cui adeguata si appalesa la sanzione dell’ammenda di € 200,00

P.Q.M.

D E L I B E R A

-  ridursi a € 200,00 l’ammenda a carico della società A.S.D. SANT ONOFRIO CALCIO e per l’effetto non

addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.

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