COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 25 Febbraio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S.D. CARMIANO – A.S.D. SAN CASSIA

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 44 del 25 Febbraio 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Gara: A.S.D. CARMIANO - A.S.D. SAN CASSIANO del 7 febbraio 2010. (Reclamo della A.S.D. SAN

CASSIANO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per

l’ammenda di € 1000,00 più diffida di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 42 dell’11 Febbraio

2010 del Comitato Regionale Puglia).

-  Esaminati gli atti ufficiali;

-  letto il reclamo a margine citato;

-  esperite indagini;

-  considerato che gli accertamenti eseguiti hanno confermato puntualmente i fatti descritti dall’arbitro con il

suo referto di gara per cui adeguata ai fatti occorsi si appalesa la sanzione inflitta dal primo giudice che va

condivisa e non merita riduzione e/o modifica alcuna

P.Q.M.

D E L I B E R A

respingersi il reclamo proposto dalla società A.S.D. SAN CASSIANO e, per l’effetto, addebitarsi sul conto

della stessa la relativa tassa.

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