COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 25 Febbraio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S.D. CARMIANO – A.S.D. SAN CASSIA
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 44 del 25 Febbraio 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Gara: A.S.D. CARMIANO - A.S.D. SAN CASSIANO del 7 febbraio 2010. (Reclamo della A.S.D. SAN
CASSIANO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per
l’ammenda di € 1000,00 più diffida di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 42 dell’11 Febbraio
2010 del Comitato Regionale Puglia).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- esperite indagini;
- considerato che gli accertamenti eseguiti hanno confermato puntualmente i fatti descritti dall’arbitro con il
suo referto di gara per cui adeguata ai fatti occorsi si appalesa la sanzione inflitta dal primo giudice che va
condivisa e non merita riduzione e/o modifica alcuna
P.Q.M.
D E L I B E R A
respingersi il reclamo proposto dalla società A.S.D. SAN CASSIANO e, per l’effetto, addebitarsi sul conto
della stessa la relativa tassa.