COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 25 Febbraio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 44 del 25 Febbraio 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA

CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI

Gara: A.S.D. APRICENA - A.S. SQUADRA DEL CUORE del 6 Febbraio 2010 (Reclamo della società

A.S.D. APRICENA in opposizione ai provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore

MININNO UMBERTO, di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 27 del 10 Febbraio 2010 della

Delegazione Provinciale di Foggia).

Esaminati gli atti ufficiali;

letto il reclamo come sopra proposto;

rilevato che dall’istruttoria espletata la sanzione inflitta può essere oggetto di una lieve riduzione;

atteso il comportamento e le ingiurie proferite “a distanza” dall’incolpato;

ciò premesso, in accoglimento del reclamo così come proposto

DELIBERA

-  ridursi a due giornate effettive di gara la sanzione da infliggere al calciatore MININNO UMBERTO;

-  non addebitarsi la tassa reclamo, siccome accolto.

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