COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 04 Marzo 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 46 del 04 Marzo 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
Gara: A.S.D. SPORTING CLUB SAMMICHELE - A.S.D. CASAMASSIMA del 24 Gennaio 2010. (Reclamo
della A.S.D. SPORTING CLUB SAMMICHELE in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice
Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 1.000,00 e del dirigente sig. MAGGIPINTO Nicola di cui alla
delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 40 del 28 Gennaio 2010 del Comitato Regionale Puglia).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- udito il rappresentante della ricorrente;
- esperite indagini;
- sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto;
- considerato che dagli accertamenti eseguiti e dalla documentazione acquisita agli atti è rimasto
confermato il comportamento antisportivo del sig. MAGGIPINTO Nicola che, peraltro, ha negato il
confronto, sollevato da un dirigente federale, con l’arbitro e alla presenza di un funzionario della forza
pubblica, al fine di verificare l’esattezza degli addebiti a lui mossi dal direttore di gara;
- ritenuto pertanto, che adeguata ai fatti occorsi si appalesa la sanzione della inibizione comminata al sig.
MAGGIPINTO Nicola dal primo giudice che questa Commissione Disciplinare Territoriale condivide e
conferma;
- ritenuto di contro, che la sanzione dell’ammenda comminata dal primo giudice, nel presupposto che a
colpire la porta dello spogliatoio dell’arbitro fosse stato un soggetto non identificato laddove invece è
emerso che trattavasi del sig. MAGGIPINTO Nicola (come innanzi detto inibito fino al 30 giugno 20109) per
cui può accedersi ad una riduzione dell’ammenda a € 700,00
P.Q.M.
D E L I B E R A
- ridursi a € 700,00 l’ammenda a carico della società A.S.D. SPORTING CLUB SAMMICHELE confermando
nel resto le impugnate decisioni;
- non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.