COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 04 Marzo 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 46 del 04 Marzo 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

Gara: A.S.D. SPORTING CLUB SAMMICHELE - A.S.D. CASAMASSIMA del 24 Gennaio 2010. (Reclamo

della A.S.D. SPORTING CLUB SAMMICHELE in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice

Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 1.000,00 e del dirigente sig. MAGGIPINTO Nicola di cui alla

delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 40 del 28 Gennaio 2010 del Comitato Regionale Puglia).

-  Esaminati gli atti ufficiali;

-  letto il reclamo a margine citato;

-  udito il rappresentante della ricorrente;

-  esperite indagini;

-  sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto;

-  considerato che dagli accertamenti eseguiti e dalla documentazione acquisita agli atti è rimasto

confermato il comportamento antisportivo del sig. MAGGIPINTO Nicola che, peraltro, ha negato il

confronto, sollevato da un dirigente federale, con l’arbitro e alla presenza di un funzionario della forza

pubblica, al fine di verificare l’esattezza degli addebiti a lui mossi dal direttore di gara;

-  ritenuto pertanto, che adeguata ai fatti occorsi si appalesa la sanzione della inibizione comminata al sig.

MAGGIPINTO Nicola dal primo giudice che questa Commissione Disciplinare Territoriale condivide e

conferma;

-  ritenuto di contro, che la sanzione dell’ammenda comminata dal primo giudice, nel presupposto che a

colpire la porta dello spogliatoio dell’arbitro fosse stato un soggetto non identificato laddove invece è

emerso che trattavasi del sig. MAGGIPINTO Nicola (come innanzi detto inibito fino al 30 giugno 20109) per

cui può accedersi ad una riduzione dell’ammenda a € 700,00

P.Q.M.

D E L I B E R A

-  ridursi a € 700,00 l’ammenda a carico della società A.S.D. SPORTING CLUB SAMMICHELE confermando

nel resto le impugnate decisioni;

-  non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.

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