COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 04 Marzo 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 46 del 04 Marzo 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

Gara: A.C.D. CELLE DI SAN VITO - POL. D. SANSEVERESE del 7 Febbraio 2010. (Reclamo della A.C.D.

CELLE DI SAN VITO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del

calciatore VINELLA Alessandro di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 42 dell’11 Febbraio

2010 del Comitato Regionale Puglia).

-  Esaminati gli atti ufficiali;

-  letto il reclamo a margine citato;

-  udito il rappresentante della ricorrente;

-  esperite indagini;

-  rilevato che nella medesima circostanza di tempo e luogo risultano inflitte al calciatore VINELLA

Alessandro due distinte sanzioni di quattro e due gare (in totale quindi sei giornate) per fatti occorsi a fine

gara e dopo la gara al rientro negli spogliatoi per cui le sanzioni andavano unificate e non tenute distinte;

-  considerato che il comportamento del calciatore VINELLA Alessandro, indubbiamente antisportivo e

violento nei confronti di un avversario, oltre che ingiurioso nei confronti del massaggiatore della squadra

avversaria, può essere adeguatamente punito con la squalifica complessiva di quattro gare;

-  ritenuto pertanto solo parzialmente accoglibile il reclamo proposto dalla società A.C.D. CELLE DI SAN

VITO che, pur accennando a motivi di censura per le sanzioni delle due ammende comminate dal primo

giudice non ne ha chiesto la modifica e/o riduzione per cui non può accedersi ad un esame di tali sanzioni

P.Q.M.

D E L I B E R A

-  ridursi a quattro giornate la squalifica inflitta al calciatore VINELLA Alessandro confermando nel resto le

altre decisioni;

-  non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.

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