COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°32 del 04 Febbraio 2010 Delibera della Commissione DIsciplinare A.S. NURAGHESE (Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°32 del 04 Febbraio 2010
Delibera della Commissione DIsciplinare
A.S. NURAGHESE (Campionato di 2^ Categoria)
Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n°29 del 14.01.2010.
Gara Nuraghese / Real Porto Pino del 13.12.2009.
La U.S. Nuraghese ha proposto reclamo avverso la decisione con la quale il Giudice Sportivo, in accoglimento del reclamo proposto dalla Pol. Real Porto Pino Santadi, relativamente alla omologazione della gara Nuraghese / Real Porto Pino del 13.12.2009, infliggeva alla società Nuraghese la punizione sportiva della perdita dell’incontro col risultato di 0 a 3 a favore della stessa reclamante.
Tale provvedimento veniva assunto essendo stata rilevata la irregolare posizione del giocatore Manca Osvaldo, che alla data della disputa dell’incontro risultava tesserato per altra Società (A.S.D. Flumini 2008). Il trasferimento del predetto giocatore per la A.S.D. Nuraghese è in effetti risultato datato 16.12.2009 (tre giorni dopo la gara), come da raccomandata allegata alla lista di trasferimento n°119621.
La reclamante ha affermato di aver tesserato il giocatore Manca Osvaldo il 12.12.2009. In tale data essa assume di aver inviato una raccomandata A.R. contenente la lista di trasferimento del predetto giocatore, e di aver fatto seguito ad essa con una seconda raccomandata A.R. relativa ad altri due propri giocatori.
Relativamente alla prima raccomandata A.R. (n° 13600988250-3) non recapitata al destinatario (FIGC) perveniva alla reclamante un avviso di deposito presso l’Ufficio Postale di Cortoghiana, il cui ritiro sarebbe avvenuto il 16.12.2009. A tale avviso avrebbe fatto seguito nuovo invio di raccomandata, preceduto da una comunicazione via fax indirizzata alla Sezione Regionale di Cagliari della FIGC.
In considerazione di tutto ciò, la reclamante ha domandato la revoca della decisione del Giudice Sportivo. La A.S.D. Real Porto Pino Santadi ha fatto pervenire controdeduzioni con le quali ha contestato la regolarità del tesseramento del giocatore al momento della disputa dell’incontro del 13.12.2009. Ha in proposito negato che possa fare fede la data di asserita spedizione non essendo questa ricavabile dalla documentazione attestante la data di spedizione, di non chiara leggibilità.
La Commissione, esaminati gli atti, e la data di spedizione della raccomandata A.R. n° 13600988250-3 (esibita, nel talloncino di spedizione, in originale, dalla reclamante,coincidente con quello allegato in fotocopia), analoga quella (del 12.12.2009) riportata nella lista di trasferimento, ritiene fondato il reclamo. Da tale documentazione risulta perciò provata che la richiesta di trasferimento riporta una data anteriore a quella della disputa dell’incontro (del 13.12.2009) cosicchè il giocatore Manca Osvaldo ha partecipato ad esso, nelle file dell’ASD Nuraghese, in posizione regolare.
Per tali motivi, in accoglimento del reclamo DELIBERA di revocare la sanzione della perdita dell’incontro a carico della ASD Nuraghese e di omologare l’incontro col risultato di 1 a 1 acquisito sul campo.
Dispone il non addebito della tassa.