COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°32 del 04 Febbraio 2010 Delibera della Commissione DIsciplinare U.S. SAMUGHEO (Campionato Juniores Del

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sardegna.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N°32 del 04 Febbraio 2010

Delibera della Commissione DIsciplinare

U.S. SAMUGHEO (Campionato Juniores Delegazione provinciale di Oristano)

Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 22 del 14.01.2010.

Gara Macomer / Samugheo del 09.01.2010.

La Società Samugheo ha proposto rituale reclamo avverso la squalifica fino al 31 marzo 2010 inflitta all’allenatore della squadra Juniores Gianluigi Deias perché, nel corso della gara in epigrafe, dopo una segnatura della squadra avversaria, entrava nel terreno di gioco ed offendeva e minacciava il direttore di gara. Invitato ad uscire dal terreno di gioco, continuava ad insultare lo stesso arbitro, ritardando l’uscita dal campo. Il predetto tesserato, dopo aver raggiunto gli spalti, reiterava gli insulti e le minacce nei confronti del direttore di gara che continuavano nello spogliatoio dell’arbitro e proseguivano anche mentre quest’ultimo si accingeva a salire sulla propria auto.

La Società reclamante chiede la revoca della squalifica del suddetto allenatore, notando una significativa approssimazione di quanto accaduto in campo in occasione dell’episodio che ha dato origine all’espulsione. Afferma, in particolare, la reclamante che alcuna minaccia e insulto è stato rivolto al direttore di gara, né durante la partita ne tanto meno al termine della stessa, in considerazione anche del fatto che, il Deias, in qualità di giocatore, partecipa al Torneo Aziendale CSI e che la relativa partita iniziava da lì a poco e che, pertanto, il Deias aveva fretta di partire.

L’arbitro, sentito dalla Commissione, ha confermato quanto descritto nel referto, ribadendo di essere stato pesantemente ingiuriato dall’allenatore del Samugheo con espressioni scurrili e volgari; ha dichiarato, in particolare che, dopo aver intimato l’espulsione del Deias, quest’ultimo si sia allontanato con sfrontata lentezza.

Il legale rappresentante del Samugheo, sentito anch’egli dalla Commissione, ha insistito per la revoca della squalifica, riportandosi a quanto esposto nel reclamo.

La Commissione, preso atto di quanto acclarato, ritiene di dover valutare il comportamento del Deias gravemente ingiurioso e minaccioso nei confronti del direttore di gara ma nel contempo di dover escludere l’esistenza di qualsiasi fatto di violenza.

La Commissione ritiene, pertanto, che la sanzione irrogata al Deias sia eccessiva rispetto al reale accadimento dei fatti e che debba di conseguenza, essere adeguatamente ridotta.

Per tali motivi, DELIBERA, in parziale accoglimento del reclamo, di ridurre la sanzione della squalifica dell’allenatore Gianluigi Deias fino al 15 febbraio 2010.

Dispone il non addebito della tassa.

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