COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°33 del 11 Febbraio 2010 Delibera della Commissione DIsciplinare A.S.D. ISILI (Campionato di 1^ Categoria)

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sardegna.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N°33 del 11 Febbraio 2010

Delibera della Commissione DIsciplinare

A.S.D. ISILI (Campionato di 1^ Categoria)

Avverso delibera Giudice SportivoC.U. n° 31 del 28.01.2010.

Gara Libertas Barumini / Isili del 24.01.2010.

La Società ASD Isili ha presentato rituale reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo ha squalificato per quattro giornate il calciatore Piroddi Emanuel per avere dapprima rivolto all’arbitro una frase irriguardosa e poi, essendogli stato chiesto da quest’ultimo quale fosse il suo numero di maglia (che non era visibile perché coperto dalla tuta), per aver attestato falsamente che era il n°18 invece del n°1.

La Società reclamante chiede di ridurre la sanzione, sostenendo che non risponderebbe a verità l’affermazione da parte del Piroddi di rivestire un numero diverso da quello reale e che sarebbe stato invece il calciatore Atzori Pierpaolo, che aveva effettivamente il numero 18 sulla maglia, a dichiarare quanto sopra, convinto che la domanda dell’arbitro fosse indirizzata a lui.

La Commissione, presa visione del referto arbitrale, ritiene che la ricostruzione dei fatti operata dal direttore di gara, estremamente chiara e precisa, dimostri in modo inequivocabile che il calciatore Piroddi, oltre ad avere insultato l’arbitro, abbia cercato di nascondere le sue generalità indicando un numero di maglia diverso dal proprio; infatti l’arbitro si rendeva conto subito di trovarsi di fronte al portiere di riserva n°1, sia perché ricordava di averlo in precedenza identificato sia perché era l’unico giocatore in panchina ad indossare i pantaloncini da portiere.

La Commissione ritiene altresì che il fatto sia stato esattamente valutato nella sua gravità dal Giudice Sportivo e che pertanto il Piroddi sia meritevole delle quattro giornate di squalifica a lui inflitte.

Per tali motivi, la Commissione DELIBERA di rigettare il reclamo.

Dispone l’addebito della tassa.

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