COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°34 del 18 Febbraio 2010 Delibera della Commissione DIsciplinare S.C. OZIERESE (Campionato Allievi Regional

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sardegna.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N°34 del 18 Febbraio 2010

Delibera della Commissione DIsciplinare

S.C. OZIERESE (Campionato Allievi Regionale)

Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n°32 del 04.02.2010.

Gara Ozierese / Latte Dolce del 30.01.2010.

La società Ozierese ha proposto reclamo avverso la squalifica fino all’11.03.2010 inflitta, all’allenatore Jacomino Ciro, perché in seguito ad una decisione tecnica del direttore di gara, entrava sul terreno di gioco e contestava l’operato arbitrale in maniera plateale, proferendo frase scurrile. Invitato ad abbandonare il terreno di gioco, lo Jacomino ritardava l’uscita dal campo, e nel contempo rivolgeva frasi ingiuriose all’indirizzo del direttore di gara. La reclamante contesta la sanzione, ritenendola eccessiva, e ne domanda adeguata riduzione, sia in considerazione dei buoni precedenti dello Jacomino, sia del reale comportamento dal medesimo adottato.

La Commissione, esaminato il referto arbitrale, nel quale è stata dettagliatamente riportata la condotta del predetto  tesserato, resosi responsabile della vibrata e scomposta protesta, nei confronti del direttore di gara, caratterizzata dall’ingresso in campo, dalla vistosa contestazione e dalle espressioni  ingiuriose, ritiene provati gli addebiti ed adeguata la sanzione inflitta. Tale condotta risulta peraltro aggravata dal fatto che, dopo l’allontanamento , lo stesso Jacomino (allenatore di formazione partecipante al campionato allievi regionali) abbia proseguito negli atteggiamenti irriguardosi, ritardando l’uscita dal terreno di gioco e proferendo ulteriori espressioni irriguardose all’indirizzo dell’arbitro.

Per tali motivi, la Commissione DELIBERA di rigettare il reclamo.

Dispone l’addebito della tassa.

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