COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°36 del 04 Marzo 2010 Delibera della Commissione DIsciplinare A.S.D. U.S.ORISTANESE (Campionato Allievi
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°36 del 04 Marzo 2010
Delibera della Commissione DIsciplinare
A.S.D. U.S.ORISTANESE (Campionato Allievi Regionale)
Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 34 del 18.02.2010.
Gara Puri E Forti / Oristanese dell’11.02.2010.
La società U.S. Oristanese ha presentato reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo, con la quale, in relazione alla gara in epigrafe,è stata inflitta la squalifica fino al 18 marzo 2010 all’allenatore Solinas Antonello.
La Commissione rileva l’inammissibilità del reclamo ai sensi dell’art.45, comma 3, lett.b) del C.G.S. che prevede la non impugnabilità, in alcuna sede dei provvedimenti disciplinari, fino ad un mese con riferimento alle squalifiche inflitte a tesserati con la squalifica di tecnico.
Per tali motivi, la Commissione dichiara il reclamo inammissibile.
Dispone l’addebito della tassa.