COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°36 del 04 Marzo 2010 Delibera della Commissione DIsciplinare POL. NORA NURAMINIS (Campionato di 3^ Categor

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sardegna.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N°36 del 04 Marzo 2010

Delibera della Commissione DIsciplinare

POL. NORA NURAMINIS (Campionato di 3^ Categoria –Delegazione provinciale di Cagliari)

Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 28 del 19.02.2010.

Gara Nora Nuraminis / Furtei del 14.02.2010.

Con reclamo tempestivamente promosso la Pol. Nora Nuraminis ricorre avverso il provvedimento del G.S. con il quale l’allenatore della suddetta Società, signor Bogazzi, è stato inibito per 4 settimane per aver affrontato in modo minaccioso il direttore di gara.

La reclamante ritiene eccessiva la squalifica inflitta e ne chiede la revoca e/o la riduzione.

La Commissione, letti gli atti e presa visione del referto arbitrale, delibera quanto segue.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in virtù del disposto normativo dell’art.45, comma 3 lett.b, che stabilisce la non impugnabilità dei provvedimenti di inibizione e di squalifica nei confronti di allenatori e dirigenti allorchè non siano superiori al mese.

Per questi motivi la Commissione dichiara il ricorso inammissibile; conferma pertanto il provvedimento impugnato e dispone l’addebito della tassa.

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