COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°36 del 04 Marzo 2010 Delibera della Commissione DIsciplinare POL. BAUNESE (Campionato di 1^ Categoria)

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sardegna.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N°36 del 04 Marzo 2010

Delibera della Commissione DIsciplinare

POL. BAUNESE (Campionato di 1^ Categoria)

Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 34 del 18.02.2010.

Gara Triei / Baunese del 14.02.2010.

Con reclamo tempestivamente depositato la Pol. Baunese ricorre avverso il provvedimento del G.S. con il quale il calciatore Ignazio Fenude è stato squalificato per n° 3 giornate perché espulso, per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento disciplinare proferiva una frase offensiva nei confronti dell’arbitro.

La ricorrente nei motivi di reclamo ritiene la squalifica non proporzionata ai fatti accaduti e ne richiede la riduzione.

La Commissione, letti gli atti ed esaminato il reclamo, delibera quanto segue.

Il provvedimento di squalifica è eccessivo rispetto a quanto accaduto e descritto dal direttore di gara nel proprio referto peraltro mette conto evidenziare che il disposto normativo di cui all’art.19, comma 4 lett.a) del Codice di Giustizia Sportiva stabilisce che il calciatore che ponga in essere una condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti dell’arbitro debba essere punito con 2 giornate di squalifica invero, nel caso di specie la circostanza che il calciatore abbia proferito all’arbitro un’unica espressione irriguardosa, unita al fatto che poi ha ammesso il proprio errore e ha chiesto scusa a compagni e dirigenti configurano le attenuanti generiche che devono essere concesse al Fenude Ignazio.

Ne consegue che il provvedimento sanzionatorio deve essere ridotto alla squalifica di n. 2 giornate.

Per tutti questi motivi la Commissione, in parziale riforma del provvedimento impugnato, riduce la squalifica da tre a due giornate al calciatore Ignazio Fenude.

Dispone il non addebito della tassa.

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