COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 335 del 23.02.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale ASD GOLISANO CALCIO (PA) avve

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 335 del 23.02.2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

ASD GOLISANO CALCIO (PA) avverso provvedimenti G.S.-Gara: Golisano-Gratterese del 26 gennaio 2010. Campionato 2° categoria. C.U. n° 291/LND del 29 gennaio 2010. Procedimento n° 201/A.

Avverso i provvedimenti  del G.S. di 1° grado riportati sul C.U. n°291/LND del 29 gennaio 2010, ha presentato appello  la società ASD Golisano, la quale, dopo una difesa dei propri tesserati sanzionati in prime cure, chiede la riforma  in parte o in toto dei suddetti provvedimenti.

La Commissione Disciplinare preliminarmente rileva che l'impugnazione è stata proposta oltre il termine previsto dall'art. 36 comma 2 del C.G.S. L'inosservanza di tale formalità costituisce motivo di inammissibilità dell'appello e ne preclude l'esame di merito.

P.Q.M.

DELIBERA

di dichiarare inammissibile l'appello come sopra proposto dalla società ASD Golisano e per l'effetto di addebitare la tassa reclamo di euro 130,00.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it