COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 335 del 23.02.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERAL
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 335 del 23.02.2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
Sig.D’Amplo Giuseppe (Presidente A.S.D. Mineo)
Società A.S.D. Mineo (Ct)
Procedimento 149/A
Considerato che la Procura Federale con nota 1245 08.09 del 18
Novembre 2008 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate
ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per
rispondere delle violazioni di cui agli art. 1 comma 1) C.G.S. in
relazione all’articolo 40 comma 1) Regolamento L.N.D. nonché all’art.4 comma 1
C.G.S.
Rilevato che le parti
deferite sono state debitamente convocate
all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 02 Febbraio 2010 con
inizio alle ore
15.30;
Dato atto che alla predetta
udienza è presente nessuna delle parti deferite.
Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con
la richiesta: “ritenere responsabili degli addebiti loro ascritti le
pari deferite giusto atto di deferimento infliggendo al Sig. D’Amplo
Giuseppe la inibizione per mesi 2 (due); alla società A.S.D. Mineo
l’ammenda di €.500,00 (cinquecento).
Raccolte quanto richiesto
dalle parti deferite: la società deferita ha
prodotto memoria difensiva i cui motivi sostenuti a giustificazione delle
irregolarità comprovate e statuite, non sono esimenti dell’addebito di cui deve
rispondere.
Pertanto
DELIBERA
Di ritenere responsabili
dei capi di imputazione loro ascritti, di cui
all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati,
in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: al Sig.
D’Amplo Giuseppe (Presidente A.S.D. Mineo) la inibizione, ai sensi e
per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h C.G.S. per mesi 2
(due); alla società A.S.D. Mineo l’ammenda, a titolo di responsabilità diretta,
di €.400,00 (quattrocento).