COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 335 del 23.02.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERAL
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 335 del 23.02.2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
Sig. Di Stefano Sebastiano (non socio riconducibile alla Pol. Dil. Partinico)
Società Pol. Dil. Partinico (Pa)
Procedimento 152/A
Considerato che la Procura
Federale con nota 1251 pf 08.09/GS/reg del
07 Dicembre 2009 debitamente notificata alle parti in epigrafe
indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse
per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1) C.G.S. in
riferimento agli articoli 38 comma 1) e 61 comma 1) N.O.I.F. nonché all’art.4
comma 2) C.G.S.
Rilevato che le parti
deferite sono state debitamente convocate
all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 02 Febbraio 2010
Con inizio alle ore 15,30;
Dato atto che alla predetta
udienza è presente il Sig. Timpanaro
Francesco (Presidente Pol. Dil. Partinico) le parti deferite non si sono
presentate.
Sentito il rappresentante
la Procura Federale il quale ha concluso con
la richiesta: “ritenere responsabili degli addebiti loro ascritti,
giusto atto di deferimento, infliggendo al Sig. Di Stefano Sebastiano
la inibizione per mesi 2 (due); alla società Pol. Dil. Partinico l’ammenda di
€.600,00 (seicento)”.
Raccolte quanto richiesto
dalle parti deferite: il Dirigente della
società deferita, riconosce l’addebito e si giustifica perché il
designato allenatore aveva dichiarato ottemperato a tutto quanto al proprio
tesseramento.
Ritenuto che le parti
deferite devono rispondere degli addebiti loro ascritti.
DELIBERA
Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio
Debitamente notificato agli
interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo:
al Sig. Di Stefano Sebastiano (non socio riconducibile alla Pol.
Dil.Partinico all’epoca dei fatti) la inibizione, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h C.G.S. per mesi 2 (due);
alla Società Pol. Dil. Partinico, a titolo di responsabilità oggettiva
l’ammenda di €.500,00 (cinquecento).
La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.