COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 335 del 23.02.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DE

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 335 del 23.02.2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale



DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig.Salvatore Macaluso (Presidente A.S.D. Mirabella)

A.S.D. Mirabella  (Ct)

Procedimento 172/A

Considerato che la Procura Federale con nota 1326 – C 08-09 del 10 Dicembre 2009 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1) C.G.S. in relazione all’articolo 40 comma 1) Regolamento L.N.D. nonché  e  art. 4 comma 1) C.G.S.

Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 16 Febbraio 2010 con inizio alle ore 15,30;

Dato atto che alla predetta udienza é presente il Sig. Macaluso Salvatore.

Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato infliggendo al Sig. Macaluso salvatore la inibizione per mesi 2 (due); alla - A.S.D. Mirabella  l’ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta).”

Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite:la società deferita ha prodotto memorie difensive nella quale sostiene la non obbligatorietà di un tecnico abilitato nei campionati di terza categoria. Purtuttavia ammette di aver utilizzato un tecnico il cui tesseramento era stato respinto per mancato pagamento delle relative quote al Settore Tecnico. Di tanto la società ritiene di non risponderne stante ché tale addebito è personale.

Ritenuto che la società deferita è chiamata egualmente a risponderne essendo tenuta ad assicurarsi della regolarità o meno  prima di avvalersi dello stesso

DELIBERA

Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo:

al Sig. Macaluso Salvatore (Presidente A.S.D. Mirabella)  la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h C.G.S. per mesi 1 (uno); alla società A.S.D. Mirabella  a titolo di responsabilità diretta l’ammenda di € 150,00 (centocinquanta).

La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.
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