COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 335 del 23.02.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Calciatore Chirco Giovanni della
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 335 del 23.02.2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Calciatore Chirco Giovanni della soc. Tumbarello Petrosino (TP) avverso propria squalifica per 4 gare.
C.U. n° 300/LND del 04 febbraio 2010.
Procedimento n° 216/A.
Il signor Chirco Giovanni, calciatore tesserato con la società Tumbarello Petrosino (TP), con fax del 10 febbraio 2010 ha presentato appello avverso la squalifica di cui in epigrafe e pubblicata sul C.U. n° 300/LND del 04 febbraio 2010.
Il suddetto dichiara che nell'occasione riferita dall'arbitro della gara "Strasatti-Real Marsala" del 28 gennaiio 2010 del campionato C/5, non era presente e pertanto non poteva essere indicato come autore delle irregolarità contestategli.
Aggiunge di non essere disposto a versare la dovuta tassa reclamo. Detta superiore volontà ne preclude l'esame di merito del ricorso stesso che, pertanto, è ritenuto inammissibile secondo quanto disposto dall'art. 33 comma 8 del C.G.S.
La Commissione Disciplinare, alla luce di quanto sopra,
P.Q.M.
DELIBERA:
la non ammissibilità dell'appello del sig. Chirco Giovanni che va respinto.