COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 335 del 23.02.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Calciatore Chirco Giovanni della

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 335 del 23.02.2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Calciatore Chirco Giovanni della soc. Tumbarello Petrosino (TP) avverso propria squalifica per 4 gare.

C.U. n° 300/LND del 04 febbraio 2010.

Procedimento n° 216/A.

Il signor Chirco Giovanni,  calciatore tesserato con la società Tumbarello Petrosino (TP), con fax del 10 febbraio 2010 ha presentato appello avverso la squalifica di cui in epigrafe e pubblicata  sul C.U. n° 300/LND del 04 febbraio 2010.

Il suddetto dichiara che nell'occasione riferita dall'arbitro della gara  "Strasatti-Real Marsala" del 28 gennaiio 2010 del campionato C/5, non era presente e pertanto non poteva essere indicato come autore delle irregolarità contestategli.

Aggiunge di non essere disposto a versare la dovuta tassa reclamo. Detta superiore volontà ne preclude l'esame di merito del ricorso stesso  che, pertanto, è ritenuto inammissibile secondo quanto disposto dall'art. 33 comma 8 del C.G.S.

La Commissione Disciplinare, alla luce di quanto sopra,

P.Q.M.

DELIBERA:

la non ammissibilità dell'appello del sig. Chirco Giovanni che va respinto. 

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