COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 335 del 23.02.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. Atletico Caltanissetta (Cl)

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 335 del 23.02.2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

A.S.D. Atletico Caltanissetta (Cl) – avverso squalifica per otto gare del calciatore Parello Salvatore Gara  1^ categoria/H  :  Atletico Caltanissetta – Aragona del 07 Febbraio 2010 Comunicato Ufficiale 313 LND del 11 Febbraio 2010

Procedimento 220/A

La ricorrente sostiene con propria memoria di difesa che il gesto ascritto al calciatore Parello Salvatore è stato determinato dalla eccessiva foga che il suddetto teneva  accompagnando la sua vigorosa proteste per una decisione dell’Arbitro ritenuta ingiusta e che le minacce che esprimeva erano solo plateali piuttosto che reali minacce.

La Commissione Disciplinare Territoriale esaminati gli atti di gara, rileva che il comportamento aggressivo e reiteratamente offensivo del calciatore Parello Salvatore nei confronti dell’Arbitro è stato certamente censurabile e deprecabile. Ne consegue una adeguata sanzione quale quella indicata in dispositivo.

P.Q.M.
DELIBERA

Di squalificare per cinque gare il calciatore Parello Salvatore (Atletico Caltanissetta) e per l’effetto senza addebito di tassa.

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