COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 335 del 23.02.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.P.D. Parmonval (Pa) avv

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 335 del 23.02.2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

A.P.D. Parmonval (Pa) avverso squalifica per tre gare del calciatore Tamajo Edmondo – gara Eccellenza (A) Parmonval-Marsala del 13/02/2010 – C.U. 325 LND del 18/02/2010

Procedimento 227/A

La ricorrente sostiene nel proprio appello che la sanzione inflitta al proprio tesserato indicato in epigrafe è eccessiva in quanto non si è trattato di un gesto violento nei confronti di un avversario ma solo di un prolungato contrasto irregolare male interpretato dall’Ufficiale di Gara.

La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti di gara che per consolidata giurisprudenza godono di fede privilegiata, rileva che il calciatore in argomento al 18° del primo tempo colpiva con un pugno un calciatore avversario, a gioco fermo. Tale condotta è assolutamente censurabile e non merita alcuna mitigazione della squalifica determinata dal Giudice di primo esame.

P.Q.M.

DELIBERA

Di confermare la squalifica del calciatore Tamajo Edmondo (Parmonval) e, per l’effetto, di addebitare la tassa reclamo, non versata, pari a €.130,00

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it