COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 335 del 23.02.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Pol.  D. Città di Villabate

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 335 del 23.02.2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Pol.  D. Città di Villabate (Pa) – avverso squalifica per tre gare Li Castri Giuseppe Gara Eccellenza: Pol. D. Città di Villabate – A.S.D. Akragas Calcio del 10 Febbraio 2010 Comunicato ufficiale 317 LND del 12 Febbraio 2010

Procedimento 226/A

Ricorre la società interessata sostenendo che l’infrazione addebitata al proprio calciatore non può essere qualificata come atto di violenza nei confronti di un avversario, stante che l’accaduto si è verificato durante fasi concitate di giuoco con la conseguenza di uno scontro fisico determinato dalla dinamica dell’azione del momento.Chide l’annullamento della sanzione impugnata ed in subordine una sua riduzione.

La Commissione Disciplinare Territoriale, letto l’appello, esaminati gli atti di gara, osserva: il gesto, pur censurabile, posto in essere dal calciatore Li Castri Giuseppe, trova piena e certa indicazione nel rapporto del Direttore di gara.

Certamente trattasi di un episodio isolato e non è dato rilevare se e quale conseguenza fisica ha causato. Pur dichiarandosi ad assoggetare la rilevata infrazione a provvedimento disciplinare, si conclude come in dispositivo.

P.Q.M.
DELIBERA

Di determinare in due gare la squalifica a carico del calciatore Li Castri Giuseppe (Pol. Citta di Villabate),

Per l’effetto non si addebita tassa.

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