COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 335 del 23.02.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale ASD Zafferia (ME) avverso pun
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 335 del 23.02.2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
ASD Zafferia (ME) avverso punizione sportiva perdita gara 0-3 Gara: Zafferia-Messina Audace del 31 gennaio 2010. Campionato 3° categoria. C.U. n° 27/B del 05 febbraio 2010/Delegazione provinciale di ME.
Procedimento n° 27/B
L'arbitro sospendeva definitivamente la gara in epigrafe nel corso dell'intervallo fra il 1° e il 2° tempo a causa dell'oscurità dovuta al mal funzionamento dell'impianto d' illuminazione.
Il G.S. provinciale, con delibera pubblicata sul C.U. n° 44 del 05 febbraio 2010, ha irrogato la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 alla società Zafferia per responsabilità della società ospitante.
Avverso tale provvedimento ha presentato appello la società la società ASD Zafferia la quale, con una difesa tendente a sollevarla da ogni responsabilità, dopo una serie di premesse non conducenti, chiede la ripetizione della gara e l'annullamento del deliberato di 1° grado.
la Commissione Disciplinare territoriale, esaminati gli atti ufficiali, letti i motivi d'appello, osserva:
dall'esame del referto arbitrale si evince che la gara ebbe inizio alle ore 17,15 con soli 15' di ritardo sull'orario ufficiale e non alle 17,45 come sostenuto dalla società appellante; l'arbitro fu costretto ad interrompere definitivamente la gara, poiché i fari funzionavano ad intermittenza impedendo il regolare proseguo dell'incontro a causa di scarsa visibilità. Lo stesso direttore di gara, ancora prima del fischio d'inizio, aveva percepito, ascoltando alcuni commenti dei calciatori e dei dirigenti della squadra ospitante che l'impianto d'illuminazione presentava qualche anomalia e che quindi erano al corrente dell'inefficienza dell'impianto;
alla luce di quanto sopra e del'art. 17 comma 1 del C.G.S., questo Organo giudicante conferma quanto statuito dal giudice di primo esame;
P.Q.M.
DELIBERA:
di respingere l'appello della società ASD Zafferia come sopra proposto, confermando la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3;
per l'effetto l'addebito della tassa reclamo di euro 130,00.