COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 335 del 23.02.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. Makella calcio (PA)

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 335 del 23.02.2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

A.S.D. Makella calcio (PA) – Avverso squalifica calciatore Spera Giuseppe fino al 31/01/2011. Gara campionato terza categoria Europa Montelepre – Makella del 07/02/2010. Comunicato Ufficiale n. 26 Pa del 11/02/2010.

Procedimento 33/B

A fine partita il calciatore Spera Giuseppe veniva sanzionato dal Giudice Sportivo Provinciale con la seguente motivazione “per contegno offensivo nei confronti dell’arbitro e per averlo attinto con uno sputo sulla maglia, il tutto a fine gara”.

Contro il provvedimento indicato in epigrafe ricorre la Società ASD Makella Calcio perché sostiene che il calciatore Spera Giuseppe è stato squalificato in quanto capitano della squadra non avendo l’arbitro individuato l’autore del gesto indicando come responsabile del gesto spregevole il calciatore Polizzi Luciano e ne chiede la riforma.

La Commissione Disciplinare Territoriale, letti i motivi del ricorso, esaminati gli atti ufficiali di gara e sentito il legale rappresentante della società ASD Makella Calcio all’udienza dibattimentale del 23/02/2010 osserva:

Quanto sostenuto della società ricorrente è privo di ogni fondamento atteso che nel referto dell’arbitro, che per consolidata giurisprudenza gode di fede privilegiata,viene indicato chiaramente il responsabile dell’atto spregevole nella persona del calciatore Spera Giuseppe contrastando in maniera inequivocabile su quanto scritto della società ASD Makella Calcio nelle proprie memorie di difesa.

La condotta posta in essere dal calciatore spera Giuseppe è certamente da censurare e da stigmatizzare e meritevole di adeguata sanzione, ma in considerazione che dal referto arbitrale non ci è dato conoscere in quale parte del corpo il Direttore di gara è stato colpito dal calciatore “de quo” si ritiene di decidere come in dispositivo.

P.Q.M.

DELIBERA

Di determinare la squalifica del calciatore Spera Giuseppe fino al 31/10/2010.

Senza addebito della relativa tassa.

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