COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 348 del 02.03.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARI
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 348 del 02.03.2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
Sig. Pecora Giuseppe (Calciatore Dirigente accompagnatore ASD M. Rapisardi)
Sig. Pecora Paolo (Allenatore ASD M. Rapisardi)
Sig. Sambataro Alessandro ( Calciatore ASD M. Rapisardi)
ASD M. Rapisardi (Ct)
Procedimento 158/A
Considerato che la Procura Federale con nota 3206/898 pf 08-09 GR/mg del 04 Dicembre 2009 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1) C.G.S., anche in relazione all’articolo 61 comma 1) N.O.I.F. nonché ai sensi dell’articolo 4 comma 2) C.G.S.
Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 09 Febbraio 2010 con inizio alle ore 15.30;
Dato atto che alla predetta udienza le parti deferite non si sono presentate.
Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato infliggendo al Sig. Pecora Giuseppe la inibizione per mesi 6 (sei); al Sig. Pecora paolo la squalifica per mesi 6 (sei), al Sig. Sambataro Alessandro la squalifica sino al 30 Aprile 2010, alla società ASD M. Rapisardi l’ammenda di € 800,00 (ottocento)”
Raccolto quanto richiesto dalle parti deferite: la società deferita ha prodotto memoria difensiva sostenendo una propria versione dei fatti per i quali se ne assume ogni consequenziale responsabilità, chiede clemenza e si rimette al giudizio di questa Commissione Disciplinare Territoriale.
Ritenuto che le parti deferite sono chiamate a rispondere di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento debitamente loro notificato
DELIBERA
Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo:
al Sig. Pecora Giuseppe (Calciatore Dirigente accompagnatore ASD M. Rapisardi) la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h C.G.S. per mesi 6 (sei); al Sig. Pecora Paolo (Allenatore ASD M. Rapisardi) la squalifica per mesi 6 (sei); al Sig. Sambataro Alessandro ( Calciatore ASD M. Rapisardi) la squalifica a tutto il 30 Aprile 2010; alla società ASD M. Rapisardi l’ammenda, a titolo di responsabilità oggettiva, di € 600,00 (seicento).
La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale