COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 348 del 02.03.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARI

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 348 del 02.03.2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Società USD Atletico Catania (Ct)

Procedimento 162/A

Considerato che la Procura Federale con nota 2838/432 pf 09-10 SS/en del 23 Novembre 2009 debitamente notificata alla parte in epigrafe indicata ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare la stessa per rispondere delle violazioni di cui all’ art.4  comma 2) C.G.S.

Rilevato che la parte deferita è stata debitamente convocata all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 09 Febbraio 2010 con inizio alle ore 15.30;

Dato atto che alla predetta udienza la parte deferita non si è  presentata.

Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabile la parte rinviata a giudizio, di quanto addebitato infliggendo l’ammenda di € 400,00 (quattrocento)”

Raccolta quanto richiesto dalle parti deferite: la società deferita ha prodotto memoria difensiva con la quale si dissocia dal deprecabile comportamento addebitabile al proprio tecnico pro tempore, che ha tempestivamente esonerato, rimettendosi al giudizio di questa Commissione Disciplinare Territoriale

Ritenuto che la società è chiamata comunque a rispondere come da art. 4 C.G.S.

DELIBERA

Di ritenere responsabile del capo di imputazione ascritto, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato,  infliggendo alla società USD Atletico Catania l’ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta)

La presente delibera va notificata alla parte interessata ed alla Procura Federale

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