COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 49 del 25/02/2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI ECCELLENZA

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

comunicato Ufficiale N. 49 del 25/02/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

CAMPIONATO DI ECCELLENZA

133 stagione sportiva 2009/2010 Reclamo proposto dall’U.P. Baldaccio Bruni avverso la

decisione del G.S.T. che ha squalificato il sig. Feijoo Espindola Diego Damian per tre gare.

C.U. n° 45 del 04.02.2010.

Il Giudice Sportivo comminava la squalifica per tre gare al calciatore Feijoo Espindola Diego

Damian per condotta violenta verso un calciatore avversario.

Con il reclamo proposto la società contesta la decisione del Giudice Sportivo, richiedendo una

riduzione della sanzione. Evidenzia, la reclamante, come quanto addebitato al tesserato non si

possa annoverare fra le condotte violente.

Conclude con la richiesta di audizione personale.

Il fatto, descritto nel rapporto arbitrale, viene poi ulteriormente precisato dal Direttore di Gara nel

supplemento richiesto da questo Collegio ai fini istruttori.

All’udienza odierna la società in buona sostanza insiste nel reclamo con le motivazioni addotte.

Il reclamo merita parziale accoglimento.

Da quanto specificato dall’arbitro in questa sede, la Commissione ritiene che i fatti addebitati, in

effetti, tanto per la dinamica, quanto per le mancate conseguenze, non possano essere ricondotte

alle fattispecie di condotte violente. Ragioni di equità, anche con riferimento ad altra decisione

presa in data odierna su medesimo episodio, consigliano una riduzione della sanzione.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare accoglie il reclamo e riduce la squalifica a Diego Damian Feijo

Espindola a due giornate. Dispone restituirsi la tassa di reclamo.

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