COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 49 del 25/02/2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI ECCELLENZA
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
comunicato Ufficiale N. 49 del 25/02/2010
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI ECCELLENZA
133 stagione sportiva 2009/2010 Reclamo proposto dall’U.P. Baldaccio Bruni avverso la
decisione del G.S.T. che ha squalificato il sig. Feijoo Espindola Diego Damian per tre gare.
C.U. n° 45 del 04.02.2010.
Il Giudice Sportivo comminava la squalifica per tre gare al calciatore Feijoo Espindola Diego
Damian per condotta violenta verso un calciatore avversario.
Con il reclamo proposto la società contesta la decisione del Giudice Sportivo, richiedendo una
riduzione della sanzione. Evidenzia, la reclamante, come quanto addebitato al tesserato non si
possa annoverare fra le condotte violente.
Conclude con la richiesta di audizione personale.
Il fatto, descritto nel rapporto arbitrale, viene poi ulteriormente precisato dal Direttore di Gara nel
supplemento richiesto da questo Collegio ai fini istruttori.
All’udienza odierna la società in buona sostanza insiste nel reclamo con le motivazioni addotte.
Il reclamo merita parziale accoglimento.
Da quanto specificato dall’arbitro in questa sede, la Commissione ritiene che i fatti addebitati, in
effetti, tanto per la dinamica, quanto per le mancate conseguenze, non possano essere ricondotte
alle fattispecie di condotte violente. Ragioni di equità, anche con riferimento ad altra decisione
presa in data odierna su medesimo episodio, consigliano una riduzione della sanzione.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare accoglie il reclamo e riduce la squalifica a Diego Damian Feijo
Espindola a due giornate. Dispone restituirsi la tassa di reclamo.