COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 49 del 25/02/2010 Delibera della Commissione Disciplinare 136 Stagione sportiva 20

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

comunicato Ufficiale N. 49 del 25/02/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

136 Stagione sportiva 2009/2010 Reclamo proposto dall’U.S. Virtus Poggibonsi avverso la

decisione del G.S.T. che ha squalificato il sig. Messeri Lorenzo per tre gare. C.U. n° 45 del

04.02.2010.

Il Giudice Sportivo comminava la squalifica per tre gare al calciatore Messeri Lorenzo per condotta

violenta verso un calciatore avversario.

Con sintetico ma chiaro reclamo la società contesta la decisione del Giudice Sportivo, richiedendo

una riduzione della sanzione. Evidenzia, la reclamante, come quanto addebitato al Messeri non si

possa annoverare fra le condotte violente.

Il fatto, descritto nel rapporto arbitrale, viene poi ulteriormente precisato dal Direttore di Gara nel

supplemento richiesto da questo Collegio ai fini istruttori.

Il reclamo merita parziale accoglimento.

Da quanto specificato dall’arbitro in questa sede, la Commissione ritiene che i fatti addebitati, in

effetti, tanto per la dinamica, quanto per le mancate conseguenze, non possano essere ricondotte

alle fattispecie di condotte violente.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare accoglie il reclamo e riduce la squalifica a Messeri Lorenzo a due

giornate. Dispone restituirsi la relativa tassa.

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