COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 49 del 25/02/2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

comunicato Ufficiale N. 49 del 25/02/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

CAMPIONATO DI PROMOZIONE

142 Stagione Sportiva 2009/2010reclamo A.S. Lanciotto Campi Bisenzio Avverso Squlifica

Per 3 Gg. Del Calciatore Ballerini Alessio (C.U. N° 45 Del 4\2\2010)

Propone rituale reclamo l’A.S. Lanciotto avverso la squalifica in epigrafe comminata dal G.S.T.

della Toscana con la seguente motivazione:” Espulso per somma di ammonizioni, uscendo dal

terreno di gioco applaudiva ironicamente il D.G.”.

Sostiene la reclamante, nel chiedere una riduzione della sanzione, che il calciatore una volta

espulso per somma di ammonizioni, sarebbe uscito senza proteste, ed avrebbe sì applaudito, ma

nei confronti di un gruppo di sostenitori avversari che lo schernivano ed offendevano mentre usciva

dal campo.

Tali difese venivano reiterate dal delegato della società alla udienza 19 febbraio 2010.

La C.D. esaminati gli atti, acquisito il supplemento di rapporto, decide di respingere il reclamo.

Il D.G. nel supplemento di rapporto ribadisce di essere assolutamente certo che l’applauso del

calciatroe al momento dell’espulsione fosse a lui diretto, sia perché il calciatore nell’effettuare tale

gesto guardava il D.G. , sia perché i tifosi avversari si trovavano sulla tribuna ben lontani dal luogo

in cui si trovava il calciatore che stava uscendo perché espulso.

La sanzione comminata è congrua assommandosi alla giornata per la somma di ammonizione le

due previste dal codice di rito per il comportamento irriguardoso e va quindi confermata.

P.Q.M.

La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa

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