COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 49 del 25/02/2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CA
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
comunicato Ufficiale N. 49 del 25/02/2010
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
146 / stagione sportiva 2009/2010: reclamo proposto dalla U.S. Fabbrica in opposizione alla
delibera con la quale il G.S.T. ha inflitto la squalifica di cinque giornate al calciatore Rosini
Gianni.. (C.U. n. 46/2010).
Con la motivazione: “Per condotta violenta verso un calciatore avversario provocandogli
conseguenze” il G.S. ha assunto il provvedimento sopraimpugnato.
La U.S. Fabbrica con il proprio reclamo, nell’ammettere il gesto del calciatore confermandone in tal
modo la responsabilità, elogia il comportamento del D.G. e pone in risalto il particolare clima in cui
si è svolta la gara a causa delle intemperanze della tifoseria ospitante e dei calciatori di parte
avversa.
A proposito di questi ultimi sostiene che il comportamento del Rosini è dovuto alla sua reazione
istintiva ad un tentativo di testata da parte di un calciatore avversario mentre si stava prodigando a
favore di un compagno di squadra a sua volta aggredito. Rileva ancora che il Rosini è stato
successivamente aggredito alle spalle da un calciatore della A.S.D. Orlando Telcosistemi che lo ha
colpito con un pugno alla regione temporo mascellare a seguito del quale ha riportato un
ematoma, di cui allega certificazione rilasciata dal medico di base.
Ritiene il provvedimento disciplinare “probabilmente formalmente inesatto in quanto il calciatore
sembra essere stato espulso dal campo prima del fischio finale (diversamente da quanto si evince
dal C.U. n. 46 del 12.02.2010).
Interpellato l’arbitro questi con il proprio supplemento, accurato e puntuale, ha precisato che l’atto
di violenza perpetrato dal Rosini non è avvenuto in reazione ma in maniera assolutamente
autonoma e non collegato ad alcuna provocazione diretta.
Precisa che il provvedimento è stato assunto dopo il fischio di fine gara e quando ancora non si
era verificata la “maxi rissa”.
La C.D. nel richiamare ancora una volta il carattere di prova privilegiata rivestito dal rapporto di
gara e dal relativo supplemento, delibera di respingere il reclamo.
L’episodio, come puntualmente riferito dal DG, è avvenuto a gara conclusa e il comportamento del
calciatore non può trovare alcuna giustificazione nel clima di tensione presente sul campo di gioco,
C.U. N. 49 del 25/2/2010 – pag. 1764
anzi anche il suo comportamento ha contribuito in maniera determinante a scatenare la successiva
rissa che ha visto coinvolti quasi tutti i calciatori delle due squadre.
La sanzione comminata appare congrua anche in considerazione della costanza di pronunce di
questa Commissione disciplinare per fatti analoghi.
P.Q.M.
La C.D.T.T. respinge il reclamo e delibera l’incameramento della tassa.