COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 78 del 11 Marzo 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 89. DELI
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 78 del 11 Marzo 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
89. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO BOVIO ANTONIO – GARA GROTTA SOCCER / ACLI SAVIGNANO
DEL 7.02.2010 – 1^ CAT.
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ascoltato il ricorrente, che aveva presentato regolare richiesta
di audizione, rileva la parziale fondatezza dell’atto d’impugnazione. Invero, la sanzione comminata in prime
cure nei confronti del ricorrente, risulta eccessiva, rispetto alla descrizione, peraltro obiettivamente
generica, resa dall’arbitro nel suo referto di gara. In particolare, la condotta del predetto sig. Bovio, seppure
rilevante dal punto di vista disciplinare, non è connotata dall’elemento della violenza, per cui la relativa
sanzione deve essere ricondotta in termini di equità e di effettiva proporzionalità, rispetto alla gravità
dell’infrazione commessa. P.Q.M.
DELIBERA
in parziale accoglimento del reclamo proposto dal sig. Bovio Antonio, di ridurre da otto a sei le
giornate di gara la squalifica a suo carico; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata
(ma con preventiva autorizzazione all’addebito, da parte della società di appartenenza).