COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 78 del 11 Marzo 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 90. DELI
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 78 del 11 Marzo 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
90. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO ATLETICO CASALNUOVO – GARA RIONE TERRA / ATLETICO
CASALNUOVO DEL 21.02.2010 – 1^ CAT.
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva la parziale fondatezza dell’atto d’impugnazione, in
ordine al quale, in ragione dell’urgenza di provvedere, dispone l’immediata discussione. Deve premettersi
che la società ricorrente ha proposto il proprio atto d’impugnazione con una modalità (procedura
d’urgenza), non prevista dal Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’attività regionale dilettantistica e/o
giovanile. Quanto al merito del reclamo, la sanzione inflitta, in prime cure, nei confronti del calciatore
Colucci Nunzio, risulta eccessiva rispetto alle descrizioni dell’arbitro, di cui al referto di gara. In via specifica,
la condotta del predetto calciatore Colucci Nunzio, seppure rilevante dal punto di vista disciplinare, appare
essere stata giudicata in termini non conformi ai principi di equità e proporzionalità, rispetto all’effettiva
gravità dell’infrazione commessa dal tesserato. P.Q.M.
DELIBERA
in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Atletico Casalnuovo, di ridurre da tre a
due giornate di gara la squalifica a carico del calciatore Colucci Nunzio; nulla dispone in ordine alla
tassa reclamo, non versata.